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DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 dicembre 1917, n. 2128

Col quale nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, è istituito, per l'esercizio finanziario 1917-918, il cap. 235-bis. (017U2128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1918
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-2-1918

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1917-1918 è istituito il cap.
n. 235-bis «Compensi per lavori straordinari durante la guerra ai restauratori, agli amanuensi, ai soprastanti ed ai custodi delle antichità e delle belle arti» con lo stanziamento di lire settantanovemilacentoquaranta (L. 79,140).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Nitti - Berenini.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.