stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 novembre 1917, n. 2127

Che stabilisce l'indennità di carica per l'ispettore comandante delle guardie di città residente in Roma. (017U2127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1918
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  3-2-1918

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 22 giugno 1905, n. 449, concernente l'indennità di carica agli appartenenti al corpo delle guardie di città residenti in Roma;

Viste le tabelle organiche annesse al Nostro decreto 14 ottobre 1917, n. 1732;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'indennità di carica attribuita all'ispettore comandante, residente in Roma, dal R. decreto 22 luglio 1905, n. 449, è fissata, per il grado corrispondente di tenente colonnello nel Corpo delle guardie di città, di cui nella tabella organica annessa al Nostro decreto 22 giugno 1905, n. 449, nella misura di L. 800 annue.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.