stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417

Provvedimenti regionali per la Sardegna. (044U0417)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  14-1-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità, a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, ed il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;
Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



L'art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:

«L'Alto Commissario per la Sardegna:

a) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonché agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità, di indirizzo;

c) ferma, restando la competenza, del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni dello amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta, in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna».