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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1993, n. 487

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71 (in G.U. 31/01/1994, n.24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le risoluzioni adottate dalla IX commissione della Camera dei deputati il 29 giugno 1993 e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica il 14 luglio 1993;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in tempi ristretti, al fine di adeguarla alle esigenze del mercato e di contenere e gradualmente rimuovere il disavanzo, in connessione con gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, e, conseguentemente, di individuare le funzioni che continuano ad essere svolte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente "Poste Italiane", con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'articolo 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.
2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente "Poste Italiane" è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica è preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta.
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 27) che il termine di cui al presente articolo 1 comma 2 è differito al 31 dicembre 1997 e che il predetto termine può essere modificato con delibera del CIPE.