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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 431

Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1› marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.

note: Entrata in vigore della legge: 29/01/1991
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  29-1-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico, è autorizzata, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire 82 miliardi, di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma biennale degli interventi di cui al comma 1. Nei successivi trenta giorni il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano biennale degli interventi da realizzare.
3. Enti publici e privati possono chiedere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'intervento diretto dello Stato per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di sicurezza, previa dimostrazione della impossibilità a provvedervi a proprie spese.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.