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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 423

Contributi a favore dell'Istituto Suor Orsola Benincasa e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici. Finanziamenti ai sensi della legge 5 giugno 1986, n. 253.

note: Entrata in vigore della legge: 23/1/1991
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  23-1-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli è inserito nella tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, relativa al triennio 1990-1992 - emanata con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1990 - e riceve un contributo, per il 1990, di lire 900 milioni, a valere per il predetto triennio.
2. Il contributo assegnato dalla tabella di cui al comma 1 all'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli è incrementato, per il 1990, di lire 400 milioni.
3. Per le finalità di cui alla legge 5 giugno 1986, n. 253, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per il 1990, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella legge stessa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 123/1980 (Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali) è il seguente:
"Art. 1. - A decorrere dal 1› gennaio 1980 le istituzioni culturali elencate nella tabella, di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa. La tabella può includere anche istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscano di contributo finanziario dello Stato, ed è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Condizioni per l'iscrizione nella tabella è che:
a) gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale;
b) gli enti svolgano e promuovano attività di ricerca;
c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.
Non possono essere comprese nella tabella quelle istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino strettamente sotto la competenza e la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma. La eventuale modifica degli stanziamenti complessivi, di cui al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, in conseguenza della modifica triennale della tabella, ha luogo con la legge annuale di bilancio.
Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.
Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali".
- La legge n. 253/1986 reca: "Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto".