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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1990, n. 376

Riordinamento della disciplina doganale relativa ai magazzini generali contenuta nel regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1991
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  12-6-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Locali e capannoni per la temporanea custodia delle merci
1. L'autorizzazione per l'istituzione e l'esercizio dei locali e capannoni previsti dall'art. 21 del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è rilasciata dal direttore compartimentale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, territorialmente competente, a termine dell'art. 97 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2. Alle merci introdotte nei locali e capannoni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 96, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il R.D. n. 126/1927 approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle disposizioni doganali ai predetti magazzini generali.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 349/1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 1989) è il seguente:
"Art. 7 (Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi). 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Sugli schemi dei decreti delegati sarà richiesto il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi".
L'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), soprarichiamato, così recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativò e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 21 del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle disposizioni doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto n. 126/1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927, è il seguente:
"Art. 21. - Presso i magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci arrivate in attesa della dichiarazione per deposito.
Questi locali o capannoni dovranno essere chiusi a due chiavi, delle quali una sarà tenuta dalla dogana e l'altra dall'amministrazione dei magazzini".
- Gli articoli 96, 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973) così recitano:
"Art. 96 (Magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci). - I magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci sono situati nell'ambito degli spazi doganali o in altri luoghi soggetti a vigilanza finanziaria. Essi sono tenuti direttamente dalla dogana ovvero sono gestiti in propri locali od aree da enti ed imprese autorizzati a norma del successivo articolo.
L'introduzione delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia si effettua a richiesta ed a cura del proprietario o del vettore, sulla base delle indicazioni risultanti dalla dichiarazione sommaria o dal processo verbale di constatazione di cui all'art. 94; tuttavia, quando per qualsiasi motivo non vi provveda il proprietario o il vettore, l'introduzione si effettua ad iniziativa della dogana ed a spese del proprietario.
È in facoltà della dogana di eseguire, ogni qual volta abbia dubbi sulla esattezza delle indicazioni predette, la visita interna dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria; in tali casi deve essere redatto un verbale di constatazione che, sottoscritto da tutti gli interventi, viene allegato alla dichiarazione sommaria.
Il movimento delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia è tenuto in evidenza dalla dogana per mezzo di registri di carico e scarico sui quali sono allibrati le dichiarazioni sommarie o, in mancanza, i processi verbali di constatazione.
Le spese di custodia, anche quando l'introduzione sia stata effettuata ad iniziativa della dogana, sono a carico del proprietario o del vettore. La dogana non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, né dei danni e delle perdite derivanti da cause ad essa non imputabili, ancorché si tratti di merci introdotte nei depositi o recinti tenuti dalla dogana medesima.
Durante la giacenza delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia sono vietate manipolazioni di qualsiasi specie, salvo quelle necessarie per la conservazione delle merci stesse nello stato in cui sono arrivate.
Particolari procedure, anche in deroga a quelle previste nel presente testo unico, possono essere disposte dai capi delle circoscrizioni doganali in materia di temporanea custodia nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali dei bagagli dei viaggiatori provenienti dell'estero.
Art. 97 (Autorizzazione all'esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia). - Il capo del compartimento doganale può autorizzare enti ed imprese, sia pubblici che privati, ad istituire e gestire magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci; l'esercizio di tali magazzini o recinti è subordinato alla condizione che gli impianti e le persone ad essi addette diano pieno affidamento ai fini della sicurezza fiscale e che siano osservate tutte le misure disposte agli stessi fini dagli organi doganali. Qualora venga meno uno dei requisiti o condizioni prescritti, l'autorizzazione deve essere revocata; l'autorizzazione può, altresì essere revocata quando siano rilevati abusi o irregolarità nella gestione del magazzino o recinto.
L'autorizzazione è rilasciata ad enti ed imprese riconosciuti di notoria solvibilità; essa può essere tuttavia rilasciata anche ad enti ed imprese che non siano riconosciuti di notoria solvibilità, quando per i diritti gravanti sulle merci introdotte nel magazzino o recinto di temporanea custodia si impegnino a prestare cauzione in uno dei modi indicati nell'art. 87 ovvero quando il magazzino o recinto per il quale viene richiesta la autorizzazione sia ubicato nell'ambito degli spazi doganali.
Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione sono in ogni caso da considerare di notoria solvibilità gli enti ed imprese esercenti ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonché le società italiane a partecipazione statale per la navigazione marittima ed aerea.
Le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a gestire magazzini o recinti di temporanea custodia anche in luoghi non soggetti a vigilanza finanziaria qualora la sorveglianza sia assicurata da altri organi di polizia.
Art. 98 (Esercizio dei magazzini e recinti di temporanea custodia autorizzati). - Nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi, a verifiche ordinarie, salva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento verifiche straordinarie. Le spese per le verifiche sono a carico del gestore.
Il capo del compartimento doganale può, quando ricorrano giustificati motivi, stabilire che le verifiche ordinarie di cui al precedente comma siano in determinati magazzini o recinti di temporanea custodia eseguite, anziché ogni sei mesi, ad intervalli di tempo maggiori ovvero sulla sola base delle scritture e delle contabilità tenute dai rispettivi gestori.
Qualora rispetto alle merci introdotte nei magazzini o recinti predetti vengano riscontrate mancanze di deficienze, il gestore è tenuto a corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione sommaria ovvero desunti da altri accertamenti e nella misura più elevata che si è resa applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza.
Qualora vengano riscontrate eccedenze o comunque venga accertata la presenza di merci in contrasto con le risultanze dei registri di cui al terzo comma dell'art. 96, il gestore è tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino o recinto.
In caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni del comma precedente, sia per quanto concerne la corresponsione, dei diritti relativi, alla merce sostituita, da considerare come merce mancante, sia per quanto concerne, l'assunzione in carico della merce in luoghi di essa rinvenuta.
Art. 99 (Merci cadute in abbandono). - Trascorsi i termini indicati nell'art. 95, commi secondo e terzo, senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale o siano state rispedite fuori del territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate ai sensi e per gli effetti degli articoli 275 e seguenti, restando a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.
Sono del pari considerate abbandonate le merci introdotte nei magazzini o recinti di temporanea custodia che, pur avendo formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale, per fatto del proprietario non ricevano detta destinazione entro quindici giorni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che, pur avendo ricevuta la destinazione doganale richiesta, non vengano ritirate dal magazzino o recinto entro quindici giorni dalla data di registrazione della relativa bolletta.
Il capo della dogana può prorogare tali termini quando le circostanze lo giustificano".