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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2007, n. 151

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/2007
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  27-9-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 5;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalità per l'esecuzione dei controlli nonché le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinchè esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: «Regolamento», recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonché le seguenti ulteriori definizioni: «conducente», la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; «allevatore»: il soggetto che esercita professionalmente l'attività di allevamento di animali; «autorizzazione», l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; «certificato di idoneita», il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; «certificato di omologazione per veicoli», il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.
- Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, è il seguente:
«Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.