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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1968, n. 1679

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi "Luigi Bocconi" di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-10-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto della libera Università "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del ruolo organico degli assistenti.
Art. 8. - Il ruolo organico degli assistenti è costituito da ventidue, posti di cui quindici per la facoltà di economia e commercio e sette per la facoltà di lingue e letterature straniere.
Gli assistenti coadiuvano i professori nella ricerca scientifica e nella attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni.

Art.

9. - La ripartizione dei posti di assistente di ruolo, fra le cattedre e gli istituti scientifici di ciascuna facoltà, è disposta con provvedimento del presidente del consiglio di amministrazione da emanare su proposta della facoltà interessata, sentito il parere del senato accademico. Le modifiche al reparto dei posti hanno attuazione dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui venga emanato il relativo provvedimento.

Art. 1

Art. 10. - Agli assistenti di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce agli assistenti di ruolo delle università statali. Ai fini del trattamento di previdenza, ai predetti assistenti verranno applicate le vigenti e future disposizioni di legge in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio ad una indennità di buona uscita nella misura prevista per i dipendenti statali.
Per quanto si riferisce all'assistenza malattia, sarà provveduto come per legge.
In caso di trasferimento all'Università Bocconi di assistenti di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per gli assistenti di ruolo delle università statali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, luglio n. 12. - CARUSO