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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. 276

Regolamento concernente i criteri e le modalità per l'affidamento in locazione ad uso abitativo dei beni immobili appartenenti al Fondo edifici di culto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/3/2008
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  8-3-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, e in particolare gli articoli 56, e 58;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, e successive modificazioni;
Considerato che la missione del Fondo edifici di culto consiste nella conservazione, nel restauro, nella tutela e nella valorizzazione degli edifici di culto che gli appartengono; che l'adempimento della missione si fonda in gran parte sulla regolare, costante e integrale riscossione dei proventi derivanti dai beni fruttiferi del Fondo; che in tale senso assumono rilievo, da un lato il buono stato di manutenzione dei predetti beni fruttiferi, dall'altro, la circostanza che i criteri e le modalità per il loro affidamento in locazione ad uso abitativo siano confacenti al peculiare regime a cui i medesimi sono assoggettati ai sensi delle disposizioni della legge 20 maggio 1985, n. 222, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Procedure per la scelta del contraente
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la locazione degli immobili appartenenti al Fondo edifici di culto (FEC) consegue all'esperimento di pubblici incanti.
2. Si procede a licitazione privata:
a) quando la locazione riguarda immobili per i quali sussiste la dichiarazione di interesse culturale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) in ogni altro caso in cui per ragioni particolari, da menzionare nel decreto di approvazione del contratto, il FEC non trovi conveniente esperire i pubblici incanti.
3. Si procede a trattativa privata, quando:
a) la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata è andata deserta o comunque è stata esperita infruttuosamente;
b) il canone complessivo previsto per l'intera durata della locazione non supera l'importo di 60.000 euro;
c) un soggetto già locatario di un immobile di proprietà del FEC chiede l'affidamento in locazione di un altro immobile costituente pertinenza del bene già locato ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie dell'immobile confinante da locare non può essere superiore ad un terzo della superficie totale originariamente locata;
d) un dipendente dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio nella provincia in cui è ubicato l'immobile, chiede l'affidamento del medesimo in locazione, anche in attuazione di apposite convenzioni stipulate tra il FEC e il dipartimento competente per l'amministrazione del predetto personale; tale disposizione non si applica al personale destinatario di alloggio di servizio;
e) quando, ricorrendo la fattispecie di cui all'articolo 4, il costo degli interventi di ripristino, adattamento, ristrutturazione o restauro dell'immobile è pari ad almeno il venti per cento dell'importo complessivo del canone previsto per l'intera durata della locazione.
4. Salvo che nei casi in cui la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata sia andata deserta e in quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 3, la trattativa privata è preceduta da un'adeguata pubblicità delle caratteristiche degli immobili che il FEC intende locare e dei relativi canoni minimi richiesti, con indicazione della ragione che, per ciascun immobile, ha comportato tale modalità di scelta del contraente. Nei casi previsti dalla lettera a), del comma 3, la trattativa privata non può concludersi a condizioni più favorevoli per il locatario rispetto a quelle offerte al pubblico, ai sensi dei commi 1 e 2, nella gara. La trattativa privata è altresì preceduta da una gara informale tra coloro che, entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso, abbiano comunicato al FEC il proprio interesse alla locazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 56 e 58 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):
«Art. 56. - Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.».
«Art. 58. - I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'art. 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.
La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi».
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».
- La legge 9 dicembre 1988, n. 431, reca: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».