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REGIO DECRETO 30 dicembre 1909, n. DXXX (530)

Che approva lo statuto del Consorzio della tramvia Torino-Rivoli. (0900530R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/1957)
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Testo in vigore dal:  1-3-1910

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per voloutà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni 28 ottobre 1909 del Consiglio provinciale di Torino, 26 ottobre-21 noyembre 1909 del Consiglio comunale di Rivoli e 29 ottobre-1° dicembre 1909 del Consiglio comunale di Torino, con le quali fu promossa la costituzione di un Consorzio fra i detti enti per l'acquisto della ferrovia e tramvia a sezione ridotta Torino-Rivoli e per la sua trasformazione in tramvia a trazione elettrica ed a scartamento normale da esercitarsi direttamente dal Consorzio e per mezzo di terzi assuntori;
Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;
Visto lo statuto approvato dall'assemblea dei rappresentanti del Consorzio nella seduta 5 novembre 1909;
Ritenuta l'opportunità che nell'art. 2 di detto statuto sia maggiormente chiarito il luogo ove il Consorzio elegge la propria sede;
Che, nei riguardi dell'art. 4 dello statuto stesso, conviene lasciare agli enti consorziati maggior libertà nella scelta dei propri rappresentanti all'assemblea consorziale;
Che, nei riguardi dell'art. 5 la facoltà di concedere ferrovie o tramvie extraurbane è demandata dalle leggi esclusivamente al Governo, e che, soltanto nel caso previsto dall'art. 17 (comma 3°) della legge 12 luglio 1908, n. 414, l'opposizione degli enti proprietari delle strada può costituire un ostacolo legale alla concessione delle tramvie extraurbane;
Che, in ordine all'art. 9, è indispensabile per la retta amministrazione dell'ente attribuire anche al locale rappresentante del Governo e ad una certa parte dei rappresentanti degli enti consorziati l'iniziativa per far convocare in via straordinaria l'assemblea consorziale;
Che, in ordine all'art. 10, è da osservare:
1° per la regolare applicazione delle norme legislative in materia occorre riservare alla previa approvazione del Governo le eventuali modificazioni dello statuto, così come tale approvazione è richiesta in tema di costituzione di Consorzio;
2° per norma costante, in tema di Consorzi amministrativi è riservata alla competenza delle assemblee sia l'approvazione dei regolamenti preparati dai rispettivi Comitati, sia la nomina e revoca del segretario del Consorzio e degli impiegati consorziali, sia infine l'approvazione di ogni atto eccedente l'ordinaria Amministrazione;
3° per l'importanza delle eventuali spese non previste in relazione al bilancio consorziale è necessario riservare all'assemblea, oltre l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, anche quella delle spese straordinarie;
4° per maggiore proprietà di disposizione occorre sostituire una diversa dizione a quella di cui alla lettera d) dell'art. 10;
Che in ordine all'art. 13 è da osservare:
1° ad assicurare unità d'indirizzo nelle Amministrazioni consortili, si è stabilita la norma ammmistrativa che unico sia il presidente dell'assemblea e del Comitato. E, d'altra parte, poiché per espressa disposizione di legge, la nomina del presidente deve emanare dal Comitato, occorre includere clausola conforme all'art. 13, dove trova opportuna sede, sopprimendo in conseguenza la disposizione correlativa nella lettera e) del precedente art. 10. Le stesse norme debbono valere, per analogia, circa la nomina del vice presidente;
2° per gli stessi criteri esposti circa le analoghe disposizioni dell'art. 10, deve essere demandato al Comitato di provvedere alla nomina, disciplina e licenziamento del personale salariato ed alla preparazione dei regolamenti;
3° pur non negando al Comitato di assumere per ragioni di urgenza le funzioni statutariamente demandate aall'assemblea, occorre assicurare la sollecita ratifica da parte dell'assemblea delle deliberazioni prese dal Comitato in tale contingenza;
4° infine conviene disciplinare in apposito regolamento interno le modalità della convocazione e del funzionamento del Comitato, non omettendo però nello statuto opportune prescrizioni circa la validità delle adunanze e delle deliberazioni.
Che, in ordine all'art. 15, sia per le norme generali vigenti in tema di Consorzi amministrativi, sia in considerazione che nel caso speciale trattasi di Consorzio fra Provincia e Comuni, si palesa opportuno richiamare, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale sui Consigli e sulle Giunte comunali, per ciò che si riferisce alle adunanze e deliberazioni rispettivamente dell'assemblea e del Comitato consorziale;
Che, circa il disposto dell'art. 16 si appalesa l'opportunità di tutelare con opportuna riserva i diritti eventuali dello Stato a termini dell'art. 21 della convenzione 29 ottobre 1870, approvata con R. decreto 3 novembre 1870, n. 6019, ed è all'uopo necessario includere nel presente decreto apposita clausola;
Che, allo scopo di disciplinare al più presto il regolare funzionamento della amministrazione interna del Consorzio, si impone prescrivere un termine tassativo per la preparazione ed approvazione del regolamento interno nel quale dovranno trovar posto, fra l'altro, particolari disposizioni per la scelta del segretario e degli impiegati del Consorzio, per il servizio di cassa, per l'esercizio finanziario, per le spese di amministrazione;
Che, in sostituzione dell'art. 17 conviene, nei limiti del possibile, enunciare le principali leggi e regolamenti la cui osservanza deve ritenersi obbligatoria pel Consorzio;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato pei lavori pubblici e per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Salvi i diritti eventuali delle Stato, in virtù della convenzione 29 ottobre 1870, resa esecutoria con R. decreto 3 novembre 1870, n. 6019, è approvato, con le modificazioni che seguono, lo statuto del Consorzio per la tramvia elettrica Torino-Rivoli, votato dall'assemblea dei rappresentanti consorziali nella seduta 5 novembre 1909:

A) nell'art. 2, alle parole « avrà sede presso la provincia di Torino », sostituire le seguenti: «avrà sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale di Torino»;

B) l'art. 4 è modificato come appresso:

Fanno parte del Consorzio:

la provincia di Torino, con tre rappresentanti;

il comune di Torino, con tre rappresentanti;

il comune di Rivoli, con un rappresentante;

da nominarsi dai rispettivi Consigli anche all'infuori dei propri membri.

C) il penultimo comma dell'articolo 5 è modificato come appresso: « I tre enti consorziati si vincolano, ciascuno per quanto gli spetta, a non consentire a favore di terzi concessioni per tramvie lungo il percorso Torino-Rivoli, eccetto che per la tramvia elettrica del comune di Torino, che si spingerà fino a Pozzo Strada ed oltre, per la quale è già accordato fin d'ora il consenso alla città di Torino con la posa di un terzo binario ».

D) all'art. 9 è aggiunto un ultimo comma del tenore seguente: «Le convocazioni in via straordinaria potranno essere promosse, oltrechè per iniziativa del presidente, anche su proposta del prefetto della provincia di Torino, o in seguito a richiesta per iscritto di almeno tre membri dell'assemblea ».

E) nell'art. 10, i comma a) c) d) e) sono modificati come appresso:

comma a) « ogni modificazione al presente Statuto, salvo l'approvazione governativa, e la approvazione dei regolamenti »;

comma c) « l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, nonché delle spese straordinarie »;

comma d) « il riparto delle spese e degli utili fra i diversi enti consorziati in proporzione delle quote di concorso »;

comma e) « la nomina e il licenziamento del segretario e degli altri impiegati del Consorzio ».

È inoltre aggiunto all'art. 10 un ultimo comma dal tenore seguente: « In generale, l'assemblea delibera su tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e su tutti gli argomenti che venissero sottoposti dal Comitato all'approvazione dell'assemblea stessa ».

F) l'art. 13 è sostituito col seguente:

« Il Comitato permanente compie gli atti di ordinaria amministrazione, e più specialmente: a) nomina nel proprio seno un presidente ed un vice presidente, i quali dureranno in carica tre anni, e funzioneranno anche, rispettivamente, da presidente e vice presidente dell'assemblea, che sarà da essi convocata; b) amministra il Consorzio e provvede alla nomina, disciplina e licenziamento degli agenti salariati; c) predispone i regolamenti e le convenzioni da approvarsi dall'assemblea generale; d) vigila l'esatta esecuzione dei regolamenti e delle convenzioni medesime; c) compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascun anno; f) delibera sulle azioni da intentarsi o da sostenersi nell'interesse del Consorzio; promuove dalla autorità amministrativa o giudiziaria i provvedimenti che si rendessero necessari; autorizza vincoli e svincoli di cauzione e fa le proposte alla autorità governativa in ordine agli orari; g) prende, nel caso d'urgenza, le deliberazioni spettanti all'assemblea generale, riferendone a questa per la ratifica da promuovoro nel più breve termine possibile, mediante convocazione straordinaria di essa ».

« Il Comitato si adunera con le modalità che saranno prescritte nel regolamento interno per la gestione del Consorzio; e per la validità delle adunanze si richiederà l'intervento di almeno tre membri, compreso il presidente ».

G) All'art. 15 è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto si riferisce alle modalità di convocazione delle adunanze, e delle votazioni e deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato, nonché alla esecutorietà delle deliberazioni medesime, si osserveranno, in quanto non sia dal presente statuto diversamente disposto, le norme che sono rispettivamente prescritte per i Consigli e per le Giunte comunali dalla vigente legge comunale e provinciale ».

H) all'art, 16, si fa seguire un art. l6-bis del seguente tenore:

« Entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del R. decreto che approva il presente statuto, sarà sottoposto dal Comitato all'approvazione dell'assemblea il ragolamento interno per la gestione del Consorzio, nel quale sarà disciplinata, fra l'altro, la nomina del segretario e degli altri impiegati del Consorzio, il servizio di Cassa, il principio e la chiusura dell'esercizio finanziario, le spese di amministrazione ».

I) all'art. 17 è sostituito il seguente:

« Per tutto ciò che non sia contemplato nel presente statuto si applicheranno le disposizioni delle leggi e dei regolamenti governativi vigenti in materia, fra cui i seguenti: legge 29 giugno 1873, n. 1475; legge 27 dicembre 1896, n. 561; regolamento 17 giugno 1900, n. 306; legge 4 dicembre 1902, n. 506; legge 29 marzo 1903, n. 103; legge 16 giugno 1907, n. 540; legge 12 luglio 1908, n. 444; legge 15 luglio 1909 n. 524, nonché tutte le leggi e regolamenti che venissero emanati in seguito.