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LEGGE 1 dicembre 1997, n. 420

Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali.

note: Entrata in vigore della legge: 20-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2001)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  20-12-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e composizione della Consulta
1. È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, di seguito denominata "Consulta", avente la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da realizzare.
2. La Consulta è composta da:
a) tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali uno con funzioni di presidente;
b) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, con funzioni di vice presidente;
c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura.
3. Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura, i responsabili dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonché rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni interessate.
I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica tre anni. Ai componenti della Consulta esterni alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato.