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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 381

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/2/2004
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-2-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Gli articoli da 1 a 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 1 (Natura e compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - è un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.
2. Sono compiti della Scuola:
a) il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;
b) la cura dell'organizzazione dei cicli di attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;
c) la cura delle attività di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;
d) lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, su richiesta, di attività di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell'attività formativa. La Scuola valuta altresì, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attività di monitoraggio;
e) il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche statali di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo e l'individuazione e l'attuazione di forme di cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonché la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli interventi attuati;
f) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi, la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) lo svolgimento, su richiesta, di attività di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi;
h) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca e studio nell'ambito dei propri fini istituzionali, nonché la pubblicazione di ricerche e studi, anche attraverso apposite convenzioni con case editrici.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Scuola per il coordinamento delle attività di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell'innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.
4. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici.
5. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
Art. 2 (Organi e struttura della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - 1. Sono organi della Scuola:
a) il comitato di indirizzo;
b) il direttore;
c) il comitato operativo;
d) il dirigente amministrativo.
2. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica ove nominato, ovvero da un loro rappresentante, ed è composto come segue:
a) dal direttore;
b) dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante;
c) dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante;
d) dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante;
e) dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane o da un suo rappresentante;
f) dal presidente dell'Accademia dei Lincei o da un suo rappresentante;
g) dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o da un suo rappresentante. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La partecipazione alle riunioni del comitato non dà titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo dovuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il comitato di indirizzo è riunito su convocazione del presidente e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma di massima di cui all'articolo 6, comma 1. Ogni componente ha facoltà di richiedere la convocazione del comitato di indirizzo, motivandone le ragioni. Il comitato di indirizzo ha le seguenti attribuzioni:
a) fornisce gli indirizzi sulle attività della Scuola;
b) approva il programma annuale, presentato dal direttore, di cui all'articolo 6, comma 1;
c) adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5.
Alle riunioni del comitato di indirizzo può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, per le questioni inerenti alla sua diretta competenza.
3. Il direttore ha la legale rappresentanza della Scuola ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato. Il direttore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, professori universitari di ruolo o soggetti equiparati, magistrati ordinari, amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, avvocati dello Stato almeno alla terza classe di stipendio e consiglieri parlamentari. Il direttore può essere, altresì, scelto tra soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione. Il direttore resta in carica per quattro anni e può essere confermato.
4. Il direttore, in qualità di vertice dell'istituzione, in attuazione del programma annuale di cui all'articolo 6, comma 1, assicura lo svolgimento delle attività istituzionali ed è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5.
5. Il comitato operativo è composto dal direttore, che lo presiede, e da tre membri nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i componenti del comitato di indirizzo. La competenza in ordine alla nomina non può formare oggetto di delega.
La nomina a membro del comitato operativo e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo dovuti. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il comitato operativo è riunito su convocazione del direttore che lo presiede. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il direttore può invitare a partecipare alle riunioni del comitato operativo, senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, i responsabili di settore, i responsabili di area ed i responsabili di sede, quando la loro partecipazione è opportuna in relazione all'oggetto della riunione. Il comitato operativo è organo consultivo del direttore sulle materie che questi intenda sottoporre al suo esame ed adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5.
6. Il dirigente amministrativo è scelto tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti ed è incaricato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, su proposta del direttore. Il dirigente amministrativo resta in carica per quattro anni e può essere confermato.
7. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione amministrativa ed esercita le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5. L'ufficio del dirigente amministrativo è di livello dirigenziale generale.
8. Il direttore è coadiuvato, nell'esercizio delle attività didattiche e scientifiche di cui al comma 4, dai responsabili di settore, ai quali sono attribuiti specifici ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. I responsabili di settore, in numero non superiore a sei, sono nominati dal direttore della Scuola e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive. I responsabili di settore sono scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, professori universitari e magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra chi possieda comunque una comprovata qualificazione professionale nel settore dell'alta formazione pubblica e privata, nazionale o straniera. I responsabili di settore restano in carica per due anni, salvo conferma. Ad essi possono venire affidate risorse umane e finanziarie in conformità agli obiettivi loro assegnati. Il direttore affida ad uno di essi il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il direttore può comunque delegare le funzioni didattiche e scientifiche ai responsabili di settore, ivi comprese le attività di raccordo della Scuola con le istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali.
9. Il direttore e i responsabili di settore, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.
10. Il direttore e i responsabili di settore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento del direttore è incrementato da un'indennità di carica stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trattamento economico dei responsabili di settore è incrementato da un'indennità di carica stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola, con le delibere di cui all'articolo 5.
11. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili.
12. Il direttore si avvale di responsabili di area, scelti dallo stesso nell'ambito dei docenti collocati fuori ruolo, ai quali compete assicurare la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza. La durata degli incarichi dei responsabili di area è stabilita dal direttore, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 5 e comunque per un periodo non superiore ai quattro anni, salvo conferma. Il loro numero non può essere superiore a dieci.
13. I dirigenti della Scuola sono nominati dal direttore, sentito il comitato operativo e, per quanto di sua competenza, il dirigente amministrativo.
Art. 3 (Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - 1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato.
3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal direttore della Scuola, sentito il dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato.
4. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 5.
5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede.
Art. 4 (Incarichi). - 1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, e di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi.
2. I docenti di cui al comma 1 devono comunque essere scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra esperti di comprovata professionalità italiani o stranieri.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal direttore della Scuola, sentiti gli eventuali responsabili di area, con le modalità stabilite nelle delibere di cui all'articolo 5. Gli incarichi ai docenti della Scuola collocati in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, sono conferiti dal direttore sentito il comitato operativo.
4. I docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico sono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza dell'eventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento. Con le delibere di cui all'articolo 5 può essere stabilito un incremento del compenso, anche ad effetto limitato nel tempo e nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola.
Tale incremento è posto a carico del bilancio della Scuola mediante utilizzo delle risorse derivanti per attività svolte per conto terzi.
5. Ai docenti incaricati di responsabilità di area, nonché di altri specifici incarichi per il funzionamento della Scuola, spetta un compenso stabilito con le delibere di cui all'articolo 5 in misura comunque non superiore ad un quinto del compenso spettante al direttore. Tale compenso è posto a carico del bilancio della Scuola.
6. Il numero complessivo dei docenti di cui al com-ma 4 non può superare le trenta unità.
Art. 5 (Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario). - 1. Il direttore definisce con proprie delibere, sentito il comitato operativo e per quanto di sua competenza il dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le ulteriori disposizioni occorrenti per il suo funzionamento; stabilisce altresì le modalità di attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 4 e degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato. Le delibere con cui si determinano le indennità di carica dei responsabili di settore, gli incrementi del compenso dei docenti di cui all'articolo 4, comma 4, ed il compenso spettante ai docenti ai sensi dell'artico-lo 4, comma 5, sono sottoposte anche all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione deve essere esercitata entro trenta giorni dal ricevimento delle delibere. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate.
3. Il regolamento contabile e finanziario della Scuola è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, sentito il direttore della Scuola.
Art. 6 (Programmazione e dotazione finanziaria della Scuola). - 1.
La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il direttore, sentito il comitato operativo ed il dirigente amministrativo, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, nonché i capi dipartimento o i titolari degli uffici dirigenziali generali responsabili del personale delle amministrazioni statali e della loro formazione, eventualmente riuniti in conferenza, sottopone per l'approvazione al comitato di indirizzo un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione il programma è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro della funzione pubblica, ove nominato.
2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati.
3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi, del personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti nel ruolo di cui all'articolo 4, comma 4, salvo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 4 e 5.
Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. I fabbisogni di personale non docente sono definiti, fatta salva la disciplina della contrattazione collettiva in materia, nell'ambito del programma annuale delle attività.
2. Al fine di garantire la continuità dell'attività formativa della Scuola il direttore ed il segretario restano in carica fino al termine del rispettivo mandato. A tal fine il segretario assume le funzioni di dirigente amministrativo. Il comitato operativo in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa dalle proprie funzioni al momento della nomina del comitato operativo ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
3. Fino all'adozione di nuove delibere ai sensi dell'articolo 5 continua a trovare applicazione, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto legislativo, la delibera relativa all'organizzazione interna e al funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione adottata in data 9 dicembre 1999 ed approvata dal Ministro per la funzione pubblica in data 13 dicembre 1999, e successive modificazioni.
4. Dal presente decreto legislativo non discendono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8 (Riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, all'articolo 2, commi 4 e 10, all'articolo 3, comma 3, all'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 5, comma 1, nonché i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del presente decreto legislativo, costituiscono criteri direttivi per il regolamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.".
- L'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;".
- Il testo dell'art. 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-r) (omissis);
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca: "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- L'art. 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici), è il seguente:
"1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.".
Note all'art. 1:
Articolo unico - Sub art. 1.
- L'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (per il titolo vedi nelle note alle premesse), è il seguente:
"Art. 32 (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero). - 1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.".
- L'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è il seguente:
"Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.".
Articolo unico - Sub art. 2.
- L'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.".
Articolo unico - Sub art. 8.
- L'art. 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".