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LEGGE 31 dicembre 1996, n. 681

Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1997
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  26-1-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Data di rilevazione e campo di osservazione
1. È indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi che sarà effettuato con riferimento all'anno 1996.
2. Il censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per il triennio 1995-1997 sotto la voce "microcensimento dell'industria e dei servizi", sarà effettuato mediante l'integrazione degli archivi statistici ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie, per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti archivi e per approfondimenti settoriali.
3. Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese pubbliche e private e le relative unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, dei servizi e dell'artigianato. Restano escluse dal censimento le attività che formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.
4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.