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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 221

Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, concernente l'Ordine della «Stella d'Italia». (12G0003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2012
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  28-1-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifica al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'istituzione dell'Ordine della «Stella d'Italia»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere n. 3854/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Classi dell'Ordine della Stella d'Italia
1. L'Ordine della «Stella d'Italia» si compone di cinque classi che conferiscono i titoli di Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale e Cavaliere.
2. È inoltre prevista la classe speciale di Gran Croce d'Onore.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla leggi.".
Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 13, pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2011, n. 49, recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 1948, n. 152, è il seguente:
"3. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 3. - 1. L'Ordine della "Stella d'Italia" comprende cinque classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore, la quarta quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. È istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di gran croce d'onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di attività di alto valore umanitario all'estero.
2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento e di revoca nonché le caratteristiche dell'Ordine della "Stella d'Italia.".