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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1140

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-5-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico


Il testo dell'art. 352, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in fisica, è sostituito dal seguente:
Art. 352. - Alla scuola di perfezionamento in fisica sono ammessi i laureati in fisica, astronomia, matematica, chimica, chimica industriale, fisica e matematica, nonché coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conferito dalla facoltà di ingegneria, che soddisfino ai requisiti fissati anno per anno dal consiglio direttivo.
Il testo dell'art. 355, relativo agli insegnamenti previsti per la predetta scuola, è integrato nel modo seguente:
38) dosimetria e tecniche di misura della dose;
39) radioattività e tecniche di misura;
40) fisica sanitaria e radioprotezione;
41) legislazione di radioprotezione;
42) radiochimica;
43) effetti biologici delle radiazioni;
44) programmazione ed elaborazione dei dati;
45) acceleratori di particelle;
46) strumentazione per la radioprotezione;
47) problemi di sicurezza negli impianti nucleari.
Dopo l'art. 355, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo:
Art. 356. - La scuola organizza inoltre un corso in radioprotezione e tecniche radioisotopiche, della durata di un anno, per il quale rilascia un certificato di frequenza e profitto a tutti coloro che abbiano superato gli esami nelle materie stabilite anno per anno dal consiglio direttivo della scuola. A tale corso potranno iscriversi anche i laureati in farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, nonché coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea conferiti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali non indicati nell'art. 352 e quelli conferiti dalla facoltà di agraria.
Il consiglio della scuola provvede, inoltre, a proporre al rettore il nominativo per la designazione del direttore del corso.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982

Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 163