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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1127

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  21-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con regio decreto 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo

l'art. 120, e con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in "scienza dell'educazione" presso la facoltà di magistero. Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione

Art. 1

Art. 121. - Alla facoltà di magistero dell'Università di Trieste è annessa una scuola di perfezionamento in scienze dell'educazione con lo scopo di integrare, qualificandola professionalmente, la preparazione di giovani che intendono dedicarsi all'insegnamento.
Alla scuola possono essere iscritti laureati di qualsiasi facoltà in possesso di un titolo di studio che dia diritto di partecipare ad esami di abilitazione o a concorsi per scuole secondarie.
Possono essere ammessi alla scuola un massimo di sessanta iscritti.
L'ammissione verrà decisa dal consiglio della scuola dopo un colloquio del richiedente davanti ad apposita commissione.
La durata della scuola è di due anni.
La frequenza della scuola è obbligatoria.
Art. 122. - Nella scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti distinti per ciascun anno di corso:
1° Anno:
pedagogia;
didattica;
psicologia pedagogica;
un complementare.
2° Anno:
pedagogia;
didattica;
un complementare;
un seminario o partecipazione a un progetto sperimentale.
Sono insegnamenti complementari:
auxologia ed igiene;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
psicologia dell'età evolutiva;
sociologia dell'educazione.
Art. 123. - La scuola di perfezionamento in scienze dell'educazione prevede l'attuazione delle norme generali per le scuole di perfezionamento e di specializzazione di cui al titolo 3, cap. I, articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 dello statuto dell'Università di Trieste.
In particolare si precisa ai sensi del suddetto art. 107 che oltre agli insegnamenti stabiliti nello statuto, presso la scuola potranno svolgersi cicli di conferenze e di esercitazioni su speciali materie stabilite annualmente dal consiglio di facoltà.
Su tali materie potrà sostenersi la prova d'esame.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. La scuola sarà retta da un direttore e da un consiglio composto dai professori ufficiali che impartiscono insegnamenti nella scuola.
L'organizzazione della scuola è affidata all'istituto di pedagogia, a cui fanno capo gli insegnamenti della scuola stessa.
Detto istituto porrà a disposizione della scuola quanto necessario per il suo funzionamento e in particolare i corredi di carattere scientifico e bibliografico e i supporti ed i sussidi di carattere didattico che sono disponibili in misura sufficiente nella sede dell'istituto.
Ai sensi dell'art. 111 dello statuto dell'Università di Trieste, le tasse di iscrizione e le soprattasse della scuola sono le seguenti:

Primo anno:
tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 tassa annuale di esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 Anni successivi:
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 tassa annuale di esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000

Soprattassa di diploma L. 10.000, mentre la tassa di diploma è fissata a norma di legge.
Come per legge (art. 20 del testo unico) agli insegnamenti si provvederà sia con docenti della facoltà di magistero, sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti propri di altre facoltà della stessa Università.
Il consiglio della facoltà di magistero provvederà secondo la normativa vigente alla nomina del direttore e dei docenti della scuola stessa.
Art. 124. - Di uno stesso insegnamento, tra quelli indicati, possono venir incaricati più docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma.
Art. 125. - Il consiglio direttivo della scuola determina:
a) i curricoli della stessa;
b) i programmi dei singoli corsi di insegnamento e la rispettiva durata;
c) il numero degli esami richiesti per l'ammissione al secondo anno;
d) le proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione dell'Università per iniziative integrative dell'attività normale della scuola.
Art. 126. - Il diploma della scuola sarà conseguibile con la discussione orale di un documento scritto, su un tema o prova sperimentale concordati con uno dei docenti della scuola, sentito il parere del consiglio direttivo.
Il candidato non riconosciuto idoneo ad una prima prova dell'esame di diploma può ripresentarsi una seconda volta, ma non nello stesso anno accademico.
Gli esami previsti dal curricolo di ciascun iscritto possono essere sostenuti non più di due volte e sempre in sessioni distinte.
I candidati che non riescono a superare un esame del loro corso di studi alla seconda prova, sono esclusi dalla scuola.
Le commissioni di esame sono costituite da insegnanti della scuola secondo le vigenti norme degli esami universitari.
Gli esami vengono svolti nelle sessioni di esami previste dalla legge.
Art. 127. - Per il conseguimento del diploma si richiede una frequenza di due anni, il superamento di tutti gli esami relativi al primo e al secondo anno del curricolo scelto dal candidato e dell'esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1982

Registro n. 43 Istruzione, foglio n. 324