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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. 1497

Riordinamento di istituti tecnici agrari a decorrere dal 1° ottobre 1970.

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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-9-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici agrari statali;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



A decorrere dal 1° ottobre 1970 sono riordinati gli istituti tecnici agrari di:
Alanno (Pescara) "P. Cuppari";
Alba (Cuneo) "Umberto I";
Ascoli Piceno "C. Ulpiani";
Avellino "F. De Sanctis";
Brescia "G. Pastori";
Cagliari "Duca degli Abruzzi";
Catania "F. Eredia";
Catanzaro "Vitt. Emanuele II";
Cesena (Forli) "G. Garibaldi";
Conegliano (Treviso) "Giambattista Cerletti";
Firenze;
Imola (Bologna) "Scarabelli";
Lecce "G. Presta";
Macerata "G. Garibaldi";
Marsala (Trapani) "A. Damiani";
Padova "Duca degli Abruzzi";
Pesaro "A. Cecchi";
Pescia (Pistoia);
Reggio Emilia "A. Zanelli";
Roma "G. Garibaldi";
Sassari "N. Pellegrini";
Todi (Perugia) "A. Ciuffelli";
Voghera (Pavia) "C. Gallini".
Gli istituti predetti ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dei regi decreti 31 agosto 1933 numeri 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.