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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2001, n. 425

Regolamento di attuazione della direttiva 2000/27/CE, che modifica la direttiva 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  22-12-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, concernente regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.263

1 . Al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) la rimozione di tutti i pesci secondo un piano predisposto dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione europea;";
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. È vietata la vaccinazione dei pesci contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute o nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute e nelle zone o aziende che abbiano già avviato le procedure per il riconoscimento previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1992, n. 555, e successive modifiche, nonché contro le malattie dell'elenco I.
2. In deroga al comma 1 il Ministero della salute può autorizzare la vaccinazione in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia dell'elenco I a condizione che le modalità di vaccinazione siano precisate nel programma di intervento approvato a norma dell'articolo 15 e che sia tenuto conto dei criteri fissati nell'allegato E.
3. In caso di riesame, in sede comunitaria, della disciplina relativa alla vaccinazione, il Ministero della salute adotta le conseguenti misure tecniche di adeguamento.";
c) dopo l'allegato D è aggiunto il seguente:
"Allegato E
Criteri per i programmi di vaccinazione
I programmi di vaccinazione devono contenere almeno le informazioni seguenti:
1) situazione della malattia che giustifica la richiesta di vaccinazione;
2) informazioni sulle zone costiere e su quelle continentali, sulle località e sulle aziende in cui può essere eseguita la vaccinazione: tali zone non potranno in nessun caso estendersi oltre i limiti della zona infetta e, se necessario, della zona cuscinetto creata intorno alla zona infetta;
3) informazioni particolareggiate sul vaccino da utilizzare, incluso il tipo o i tipi di vaccino che possono essere utilizzati;
4) informazioni particolareggiate riguardanti condizioni di impiego, frequenza di vaccinazione e limiti delle operazioni di vaccinazione;
5) criteri di sospensione della vaccinazione;
6) disposizioni per la tenuta di un registro delle operazioni di vaccinazione;
7) disposizioni per limitare i movimenti dei pesci nella zona di vaccinazione e per garantire che i pesci possano lasciare tale zona solo per essere abbattuti e destinati al consumo umano o, se necessario, per essere distrutti;
8) qualsiasi altra disposizione necessaria in caso di vaccinazione.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 260

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2000/27/CE è pubblicata in GUCE n. L 114 del 13 maggio 2000.
- La direttiva 93/53/CEE è pubblicata in GUCE n. L 175 del 19 settembre 1993.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994". L'art. 4 della succitata legge così recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989".
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, reca: "Misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci".

Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 6, del citato decreto, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
"Art. 6. - 1. Non appena la presenza di una delle malattie dell'elenco I è ufficialmente confermata il servizio ufficiale dispone, oltre a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure nell'azienda infetta:
a) la rimozione di tutti i pesci secondo un piano predisposto dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione europea;
b) la pulizia e la disinfezione di tutte le vasche presenti nelle aziende di terraferma, previo svuotamento dell'acqua, che deve essere sottoposta ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;
c) la distruzione, conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sotto il controllo del servizio ufficiale, di tutte le uova, i gameti, i pesci morti e i pesci che presentano segni clinici di malattia, considerati materiali ad alto rischio;
d) l'uccisione e la distruzione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 508 del 1992, sotto il controllo del servizio ufficiale, dei pesci vivi oppure, per i pesci che hanno raggiunto le dimensioni commerciali e che non presentano alcun segno clinico di malattia, il loro abbattimento, sotto controllo ufficiale, ai fini della commercializzazione o della trasformazione per il consumo umano. In quest'ultimo caso il servizio ufficiale provvede affinchè:
1) i pesci siano immediatamente abbattuti ed eviscerati;
2) le operazioni siano effettuate in modo da impedire la diffusione di agenti patogeni;
3) le frattaglie ed i resti dei pesci, considerati materiali ad alto rischio, siano sottoposti ad un trattamento idoneo alla distruzione degli agenti patogeni conformemente al decreto legislativo n. 508 del 1992;
4) le acque utilizzate siano sottoposte ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;
e) la immediata pulizia e la disinfezione delle vasche, degli impianti e delle sostanze potenzialmente contaminati, dopo il ritiro dei pesci, delle uova e dei gameti. Tali operazioni devono avvenire secondo le istruzioni impartite dal servizio ufficiale in modo da eliminare gli eventuali rischi di diffusione o di sopravvivenza dell'agente patogeno;
f) la distruzione di qualsiasi materia di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), o l'effettuazione di un trattamento atto a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno;
g) l'indagine epizootologica, conformemente all'art. 8, comprendente il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.
2. Tutte le aziende che si trovano nel bacino imbrifero o nella zona costiera in cui è situata l'azienda infetta devono essere sottoposte ad ispezioni sanitarie e, qualora vengano accertati casi positivi, si applicano le misure di cui al comma 1.
3. Il ripopolamento dell'azienda è autorizzato dal servizio ufficiale, previa ispezione delle operazioni di pulizia e disinfezione e dopo che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto appropriato dallo stesso servizio, tale da garantire l'eliminazione completa dell'agente patogeno nonché l'eradicazione di altre possibili infezioni nel medesimo bacino imbrifero.
4. Il servizio ufficiale collabora con i servizi ufficiali di altri Stati membri per garantire il rispetto delle misure di cui al presente articolo, quando è necessaria una cooperazione per l'applicazione delle misure di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) adottate da un altro Stato membro.".