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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955, n. 1519

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1956.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  22-3-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1


Nell'anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, cinquemila sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva:
per i marescialli dei tre gradi e per gli aiutanti di battaglia, classe 1910 e successive;
per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1915 e successive.
Nello stesso anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, trentamila graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle classi di leva 1929, 1930, 1931, 1932 e 1933, appartenenti alle categorie e ai distretti indicati nel precedente comma.