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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 848

Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/1967)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  14-2-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, concernenti la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, relativo alla revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;
Visto il regolamento speciale concernente la previdenza del personale addetto ai servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie e comuni, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti, per il tesoro e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Per la determinazione e la liquidazione dei trattamento di previdenza agli agenti di ruolo addetti a linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna esercitate da aziende private o da comuni, provincie e consorzi e agli agenti effettivi delle aziende municipalizzate di trasporto, già esonerati per ragioni politiche o razziali e che si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1944, n. 190, e 19 ottobre 1944, n. 301, nonché, in caso di morte, per la determinazione e la liquidazione delle pensioni di riversibilità agli aventi diritto, sarà provveduto, per quanto non previsto dai citati decreti, in conformità delle norme integrative dei decreti stessi, di cui agli articoli seguenti.