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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969, n. 1325

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-7-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuito formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Storia del cristianesimo;
Archeologia romana e medioevale;
Storia del cinema;
Storia della critica d'arte;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia della critica letteraria;
Linguistica;
Estetica;
Dialettologia italiana.
Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Storia della psicologia;
Storia del cristianesimo;
Educazione degli adulti;
Statistica pedagogica;
Storia del cinema;
Storia della critica d'arte;
Storia dell'arte contemporanea;
Linguistica;
Estetica.
Art. 62. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Storia del cristianesimo;
Storia del cinema;
Storia della critica d'arte;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia della critica letteraria;
Linguistica;
Estetica;
Dialettologia italiana.
Art. 68, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'insegnamento di gerontologia muta denominazione in quella di gerontologia e geriatria.
Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente:
Genetica umana.
Art. 85. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente:
Genetica umana.
Art. 89. - Relativo al biennio propedeutico agli studi di ingegneria è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti per il 2° anno sono aggiunti i seguenti:
5) Tecnologie generali dei materiali;

6)

Disegno II (differenziato secondo i corsi di laurea in ingegneria civile e in ingegneria meccanica). Dopo l'art. 132 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo riguardante gli istituti della facoltà di architettura:

Art. 1

Art. 133. - Le cattedre degli insegnamenti tecnologico, scientifico e tecnico delle costruzioni, costituiscono l'istituto di costruzioni.
Il materiale librario, bibliografico, l'attrezzatura tecnico-scientifica e quella didattica, i fondi e quant'altro messo a disposizione delle singole cattedre, costituisce la dotazione dell'istituto ed è indivisibile. All'istituto è altresì annesso il laboratorio ufficiale di prova dei materiali. Il direttore dell'istituto viene nominato dal consiglio di facoltà, uditi i professori ufficiali degli insegnamenti relativi alle cattedre sopra dette.
La direzione dell'istituto è esercitata collegialmente da una giunta costituita dal direttore, dai professori ufficiali di cui al paragrafo precedente, da un rappresentante degli assistenti a tali cattedre, nonché da un rappresentante degli studenti regolarmente iscritto al triennio di applicazione.
Il direttore assume la responsabilità amministrativa dell'istituto e ne firma gli atti.
Dopo l'art. 168 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di "Servizio sociale".

Scuola di servizio sociale

Art. 169. - Su concorde iniziativa delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche, viene istituita, presso la Università degli studi di Firenze, la scuola di servizio sociale, scuola diretta a fini speciali, ai sensi dell'art. 20, secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. La scuola si propone di preparare i giovani all'esercizio professionale del servizio sociale. La scuola impartisce insegnamenti teorici di base ed insegnamenti relativi a discipline professionali integrati da esercitazioni e seminari.
La scuola, dopo un corso di studi triennale, conferisce il diploma di assistente sociale, previa discussione, dinanzi ad una commissione nominata dal direttore, di una tesi scritta. Per l'ammissione alla scuola è richiesto un titolo di scuola media superiore valido per la immatricolazione ai vari corsi universitari.
Nella eventualità che le domande di ammissione siano superiori alle possibilità ricettive, tenendo conto delle strutture esistenti, il consiglio direttivo, di cui al successivo art. 172, può subordinare la iscrizione ad un esame concorso, stabilendo in tal caso il numero massimo delle iscrizioni.
Art. 170. - I docenti della scuola sono scelti, per gli insegnamenti teorici di base, fra professori universitari di ruolo, incaricati, liberi docenti dell'Università di Firenze, assistiti per le esercitazioni ed i seminari da cultori della materia. Per le discipline professionali ed i tirocini pratici, fra assistenti sociali di riconosciuta competenza tecnica ed esperienza.
Art. 171. - I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, da eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, da lasciti, donazioni e dai relativi redditi. Tali proventi sono destinati a coprire le spese generali della scuola, quelle per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente ed amministrativo e per quant'altro occorrer possa per il funzionamento della scuola.
La gestione della scuola di servizio sociale, da costituirsi in azienda speciale, è retta dal consiglio di amministrazione dell'università ed è sottoposta a tutte le norme disciplinanti l'amministrazione e la contabilità delle università e degli istituti di istruzione superiore.
Art. 172. - Ai fini didattici la scuola di servizio sociale è retta da un consiglio direttivo del quale fanno parte il direttore, che lo presiede, ed i docenti della scuola, sia delle materie di base, che di quelle professionali.
Il direttore della scuola viene nominato con decreto rettorale, su proposta del consiglio direttivo, dura in carica un triennio ed è riconfermabile. Per la prima nomina, provvede direttamente il rettore, sentiti i presidi delle facoltà di giurisprudenza e scienze politiche.
Tutti i docenti della scuola sono nominati per incarico annuale con decreto del rettore dell'università, su proposta del direttore della scuola, sentito il consiglio direttivo.
Art. 173. - Le tasse di immatricolazione e di esame sono quelle stabilite per la facoltà di giurisprudenza.
La tassa annuale di iscrizione e frequenza è fissata dal consiglio di amministrazione in misura di L. 45.000. La tassa di diploma è fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Art. 174. - Il consiglio direttivo determina l'ordine degli studi, il regolamento didattico ed il programma dei tirocini; l'orario delle lezioni e delle esercitazioni.
Decide, inoltre, su ogni altra questione inerente la carriera scolastica degli allievi, e la loro disciplina.
Art. 175. - Le materie ed i corsi di insegnamento, che dovranno avere carattere teorico-pratico, sono i seguenti:
1° Anno:
Materie di base:
Psicologia generale;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia I;
Elementi di diritto pubblico e di legislazione assistenziale;
Elementi di diritto privato;
Statistica;
Biologia e fisiologia umana;
Problemi attuali della pedagogia sociale e della educazione degli adulti.
Materia professionale:
Introduzione al servizio sociale.
2° Anno:
Materie di base:
Psicologia sociale;
Sociologia II;
Elementi di diritto penale e legislazione minorile;
Igiene e medicina sociale;
Igiene mentale (psichiatria e neuropsichiatria infantile);
Elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
Materie professionali:
Servizio sociale individuale I;
Servizio sociale di gruppo I;
Servizio sociale di comunità I;
Ricerca sociale I;
Organizzazione ed amministrazione dei servizi sociali.
3° Anno:
Materie di base:
Psicologia clinica;
Lingua straniera (a scelta: francese, inglese, tedesco).
Materie professionali:
Servizio sociale individuale II;
Servizio sociale di gruppo II;
Servizio sociale di comunità II;
Ricerca sociale II;
Seminari su materie professionali.
Art. 176. - Per tutto quanto non è qui contemplato si richiamano le norme relative alle analoghe istituzioni universitarie.
La scuola può munirsi di un regolamento interno, proposto dal consiglio direttivo ed approvato dal consiglio di amministrazione dell'università.

NORME TRANSITORIE

Art. 177. - Coloro che, alla data di approvazione delle presenti modifiche di statuto, hanno già conseguito il diploma della scuola di servizio sociale, purché siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 169, potranno ottenere il riconoscimento, a tutti gli effetti, del diploma, a condizione che presentino e discutano, nella forma e nei modi prescritti dall'articolo suddetto, una tesi scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT SULLO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 22. - CARUSO