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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2377

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-4-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592.
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1963, n. 1534;
Rivedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 36, relativo alle modalità del corso di laurea in Economia e commercio, è abrogato e sostituito dal seguente:

La dissertazione scritta per l'esame di laurea può concernere qualunque materia, elencata nell'art. 34 ad eccezione delle lingue.
Essa dovrà essere depositata in segreteria, in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima dei relativi esami.
L'esame deve essere integrato dalla discussione di un argomento scelto, con l'approvazione del professore della disciplina nella predetta materia.
Per la scelta dell'argomento della dissertazione scritta e della tesi orale, gli insegnamenti sono distinti in cinque gruppi:
Economico-statistico, professionale, amministrativo, bancario-assicurativo, tecnico industriale; i due argomenti dovranno essere scelti nello stesso gruppo.
Gruppo economico-statistico: Economia politica, Geografia economica, Storia economica, Statistica, Scienza, delle finanze e diritto finanziario, Economia, e politica agraria, Politica economica e finanziaria, Economia matematica, Economia monetaria e creditizia, Econometria, Economia internazionale, Statistica economica, Storia del pensiero economico, Economia dei trasporti, Demografia, Economia agraria comparata.
Gruppo amministrativo: Ragioneria generale ed applicata, Tecnica industriale e commerciale, Tecnica bancaria e professionale, Organizzazione e direzione aziendale, Tecnica amministrativa e Ragioneria delle aziende pubbliche.
Gruppo professionale: Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico, Ragioneria generale ed applicata, Diritto commerciale, Diritto del lavoro, Diritto tributario, Organizzazione e direzione aziendale, Diritto processuale civile, Diritto amministrativo, tecnica del commercio internazionale.
Gruppo bancario-assicurativo: Matematica generale, Ragioneria generale ed applicata, Matematica finanziaria, Tecnica bancaria e professionale, Statistica assicurativa, Economia monetaria e creditizia, Organizzazione e direzione aziendale, Tecnica del commercio internazionale, Diritto internazionale, Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.
Gruppo tecnico industriale: Merceologia, Ragioneria generale ed applicata, Statistica, Tecnica industriale e commerciale, Ricerca operativa, Sociologia, Tecnologia dei cicli produttivi, Tecnica delle ricerche di mercato, Organizzazione e direzione aziendale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte del Conti, addì 18 marzo 1964

Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 49. - VILLA