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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 novembre 1947, n. 1815

Estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  9-7-1948

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria, e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


A coloro che, dalla data di liberazione delle singole province fino a quella di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, siano stati impegnati direttamente da autorità civili o per conto di autorità alleate in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o siano stati impiegati da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà, sono concessi i benefici stabiliti dagli articoli seguenti.