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LEGGE 25 novembre 1940, n. 2007

Approvazione dogli Accordi stipulati in Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 22 giugno 1940. (040U2007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-3-1941

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 22 giugno 1940:

a) Accordo tra l'Unione doganale italo-albanese e la Svizzera per l'istituzione di una Commissione mista permanente;
b) Accordo per l'estensione dei Trattati e Accordi italo-svizzeri all'Unione doganale italo-albanese;
c) Accordo fra l'Unione doganale italo-albanese e la Svizzera per il regolamento del traffico turistico reciproco;
d) Accordo per l'applicazione di quello del 3 dicembre 1935, relativo ai crediti finanziari.