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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 1181

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  27-11-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 91 a 95, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in clinica pediatrica
Art. 91. - L'ammissione al corso è per esami e per titoli; titolo necessario per l'ammissione al corso è la laurea in medicina e chirurgia; la durata del corso è di tre anni.
Art. 92. - Il numero complessivo degli iscritti è trentacinque per i tre anni di corso. L'internato è obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno.
Art. 93. - L'iscrizione direttamente al 2° anno del corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici.
Art. 94. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Clinica pediatrica (triennale);
Patologia pediatrica (biennale);
Puericultura (biennale);
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
Auxologia normale e patologica (annuale);
Psicologia dell'età evolutiva (annuale).
2° Anno:
Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica;
Puericultura;
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
Terapia pediatrica (annuale);
Radiologia pediatrica (annuale);
Malattie infettive dell'infanzia (annuale).
3° Anno:
Clinica pediatrica;
Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.
Le materie fondamentali sopra elencate saranno integrate a giudizio del consiglio di ciascuna scuola con almeno tre insegnamenti scelti tra i seguenti:
Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica,
ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.
Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti d'interesse pediatrico.
Art. 95. - Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica, gli iscritti al corso dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

Gli

articoli da 117 a 122, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 1

Art. 117. - Il corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di quattro anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titolo ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali a parità di risultato dell'esame di ammissione:

Il voto di laurea in medicina e chirurgia;
aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica delle università;
aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;
documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialità;
eventuali pubblicazioni.
L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Art. 118. - Il numero degli iscritti è di trentacinque per i quattro anni di corso.

Art. 119. - Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato.
Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso.
Gli iscritti oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.

Art. 120. - Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami, annuali di profitto e l'esame finale di diploma.
La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Art. 121. - Il programma di studi è il seguente:

1° Anno:
Elementi di genetica e di eugenica;
Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia fisiologica;
Fisiologia ostetrica;
Diagnostica ostetrica;
Clinica ostetrica e ginecologica.

2° Anno:
Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica, diagnostica di laboratorio nei campi ostetrico-ginecologico esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
Clinica ostetrica e ginecologica.

3° Anno:
Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
Puericultura prenatale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° Anno:
Puericultura postnatale e malattie del neonato;
Ostetricia e ginecologia forense;
Diagnostico roentgen, radioterapia, in ostetricia e ginecologia;
Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extra genitale.
Gli esami si fanno per gruppi di materie e i membri della commissione saranno proposti dai direttori delle scuole.

Art. 122. - A giudizio del consiglio della scuola formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse.
Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 84. - SCIARRETTA