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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1164

Modificazioni allo statuto dell'Università, degli studi di Catania.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in "Malattie del sangue e del ricambio" muta la denominazione in quella di "Ematologia clinica e di laboratorio".
Allo stesso elenco è aggiunta la scuola in "Endocrinologia" di nuova istituzione.
Gli articoli da 204 a 208, relativi alla scuola di specializzazione in "Malattie del sangue e del ricambio" che muta la denominazione in quella di "Ematologia clinica e di laboratorio", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 204. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è istituita una scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio.
Art. 205. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ha la durata di 3 anni.
Art. 206. - La scuola non può accogliere più di 10 iscritti per ogni anno di corso. L'ammissione al 1° anno della scuola, nel caso in cui il numero degli aspiranti muniti di titoli sufficienti superi quello dei posti disponibili, sarà fatto in base ad una graduatoria ricavata dalla valutazione dei titoli e da una prova scritta.
Art. 207. - Saranno consentite abbreviazioni di corso con le modalità previste dalle disposizioni generali relative alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.
Art. 208. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° Anno:
1) Morfologia e morfogenesi normale e patologia del sangue e degli organi emopoietici (1° anno);
2) Genetica ematologica;
3) Fisiopatologia della coagulazione e della emostasi;
4) Fisiopatologia ematologica;
5) Fisiopatologia del plasma;
6) Biochimica e fisiopatologia ematologica;
7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia

2° Anno:
1) Morfologia e morfogenesi normale del sangue e degli organi emopoietici (2° anno);
2) Biochimica e fisiopatologia ematologica;
3) Immunoematologia;
4) Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oneologia;
5) Patologia speciale ematolgica;
6) Clinica e terapia ematologica (1° anno):
7) Tecniche di laboratorio inerenti alla ematologia

3° Anno:
1) Clinica e terapia ematologica (2° anno);
2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
3) Radiodiagnostica e radioterapia in clinica ematologica;
4) Patologia speciale ematologica;
5) Terapia ematologica sistematica;
6) Terapia trasfusionale;
7) Tecniche di laboratorio (3° anno).

Dopo l'articolo 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Endocrinologia".

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 214. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia e istituita una scuola di specializzazione in endocrinologia.
Art. 215. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in endocrinologia ha la durata di tre anni.
Art. 216. - La scuola non può accogliere più di sette iscritti per ogni anno di corso. L'ammissione al 1° anno della scuola, nel caso in cui il numero degli aspiranti muniti di titoli sufficienti superino quello dei posti disponibili, sarà fatta in base ad una graduatoria ricavata dalla valutazione dei titoli e da una prova scritta.
Art. 217. - Saranno consentite abbreviazioni di corso con le modalità previste dalle disposizioni generali relative alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.
Art. 218. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° Anno:
Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
Fisiologia endocrina;
Biochimica endocrina;
Anatomia patologica delle malattie endocrine (I);
Semeiotica e diagnostica endocrina (I).

2° Anno:
Anatomia patologica delle malattie endocrine (II);
Semeiotica e diagnostica endocrina (II);
Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (I);
Eredopatologia endocrina.

3° Anno:
Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (II);
Terapia delle malattie endocrine;
Insegnamenti facoltativi dei quali almeno uno, a scelta del candidato, sarà materia d'esame;
Endocrinologia ostetrico-ginecologica;
Neuroendocrinologia;
Tecniche di laboratori ed endocrinologiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 55. - SCIARRETTA