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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1966, n. 1359

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Lecce.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  28-4-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1959, n. 1408;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 89, 90, 91 e 99 relativi al personale amministrativo ed ausiliario sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 89. - Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale non insegnante, sono stabiliti dalla tabella C) annessa al presente statuto, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 90. - I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva degli uffici amministrativi e del personale delle biblioteche, della carriera speciale del personale di ragioneria, della carriera di concetto del personale amministrativo e degli aiuto bibliotecari, della carriera esecutiva del personale della segreteria universitaria e della carriera del personale ausiliario, sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere della Università si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Art. 91. - Per il trattamento di quiescenza del personale non insegnante si applica la delibera 18 maggio 1963, approvata con decreto interministeriale 13 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 55, foglio n. 204.

Art. 99. - Nella prima applicazione del presente statuto, il personale non insegnante che ricopre posti di ruolo nell'Università proveniente dai ruoli del Consorzio universitario salentino, è inquadrato nei posti di ruolo di cui all'annessa tabella C, nella carriera e nella qualifica corrispondenti alla carriera ed alla qualifica cui risultano assegnati e con l'anzianità maturata nella qualifica medesima.
I posti previsti dalla stessa tabella, annessa allo statuto, che risulteranno vacanti dopo l'inquadramento di cui al precedente comma, saranno ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, riservato al personale non di ruolo, che alla data di entrata in vigore del presente statuto, abbia prestato servizio da almeno due anni e che abbia svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla categoria per la quale concorre e che sia in possesso, indipendentemente dal limite di età, del titolo di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti.
Le tabelle A, B, C di cui agli articoli 68, 75 e 89 dello statuto sono abrogate e sostituite da quelle annesse al presente decreto, firmate dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1967

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 71 - GRECO