Col quale la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere
mutui ai Comuni per far fronte a deficienze di entrate, a maggiori
spese od all'estinzione di debiti dipendenti dallo stato di guerra, e
per provvedere all'organizzazione civile. (016U1856)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1917