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LEGGE 4 novembre 1988, n. 491

Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri.

note: Entrata in vigore della legge: 3/12/1988
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-12-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi, nel limite dell'8 per cento, per ciascun esercizio, dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 24 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi, valutate in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, sono poste a carico del "Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo" iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, che viene all'uopo contestualmente integrato di pari importo.

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, è il seguente:
"Art. 71 (Accantonamenti per rischi su crediti). - 1.
Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53 ovvero, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 5 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1 verificatesi nell'esercizio sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare sui crediti l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun esercizio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al comma 1, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio".
- Il testo dell'art. 66 del citato testo unico approvato con D P.R. n. 917/1986, è il seguente:
"Art. 66 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'art. 54.
2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
5. I versamenti e le remissioni di debito di cui al comma 4 dell'art. 55 non sono ammessi in deduzione. Il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione".