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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1999, n. 440

Regolamento recante norme per l'organizzazione del bilancio e la contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/12/1999
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  14-12-1999

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
Vista la deliberazione adottata dall'assemblea del CNEL, in data 14 luglio 1999, con la quale è stato approvato, a norma degli articoli 20 e 21 della citata legge 30 dicembre 1986, n. 936, il regolamento di organizzazione e contabilità ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana
il seguente regolamento:

(Gli articoli da 1 a 16 non sono stati ammessi
al "Visto" della Corte dei conti)
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come da ultimo modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è il seguente:
"5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51".
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere la grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo degli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), è il seguente:
"Art. 20 (Regolamenti). - 1. L'attività del CNEL è disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento.
2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e dal comma 2 dell'art. 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalità di cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Rubblica, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
"Art. 21 (Stato di previsione della spesa e rendiconti).
- 1. L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
2. Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui all'art. 20.
3. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni.
4. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti".
- Per il testo dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi in nota al titolo.