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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955, n. 1468

Approvazione di alcune modificazioni statutarie del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena, con sede in Modena.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  24-2-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Visto il decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1049, con il quale il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 260, contenente modificazioni allo statuto del Consorzio suddetto;
Vista la deliberazione 30 dicembre 1954 dell'assemblea dei delegati dell'ente stesso, con la quale si modificano alcuni articoli dello statuto consortile;
Vista l'istanza 15 febbraio 1955, con la quale l'ente citato chiede l'approvazione delle modificazioni suddette;
Udito in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 27 luglio 1955, ai sensi dell'art. 19, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:

Sono

approvate le modificazioni degli articoli 5, 18, 20 e 35 dello statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena, con sede in Modena, deliberato dall'assemblea dei delegati in data 30 dicembre 1954, il cui testo risulta del seguente tenore: "Art. 5. - Il Consorzio è formato da un numero illimitato di cooperative ma non inferiore a 5 (cinque) e comprendenti in complesso almeno 250 (duecentocinquanta) soci. Possono consorziarsi le società cooperative di produzione e lavoro e trasporti, legalmente costituite ed iscritte nei registri prefettizi delle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, sia della provincia di Modena, che d'altre Province".

Art. 1

Art. 18. - Il primo comma è soppresso e sostituito col seguente:
"L'esercizio sociale va dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno di quello successivo".
L'ultimo comma è abrogato e così sostituito:
"L'assemblea può sempre deliberare che gli utili residuati di cui alle lettere b) e c) siano devoluti in tutto o in parte al fondo di riserva od a fini mutualistici".
Art. 20. - All'ultimo comma, la data "31 dicembre" è sostituita con quella di "30 giugno".
Art. 35. - Il primo comma è soppresso e sostituito col seguente:
"Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea fra i non delegati.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili, conservando però le loro funzioni sino a che non siano stati sostituiti".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1955

GRONCHI VIGORELLI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1956

Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 2. - CARLOMAGNO