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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1993, n. 597

Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-03-1994
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  16-3-1994

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente "Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica";
Visto il regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1984, recante articolazione in servizi e reparti del Dipartimento della funzione pubblica;
Ritenuta l'esigenza di rideterminare, ai sensi del citato art. 21 della legge n. 400 del 1988, competenze ed organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;
D'intesa con il Ministro della funzione pubblica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito della disciplina
1. Il Dipartimento della funzione pubblica - di seguito denominato "Dipartimento" - è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego):
"Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;
2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;
3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;
4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;
5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;
6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;
7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;
8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;
9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;
10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.
Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.
Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.
Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.
All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti".
- Si riportano gli articoli 17, comma 3, 21, comma 3 e 5, 40, comma 1 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17, comma 3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
"Art. 21, comma 3 e 5. - 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.
4. (Omissis).
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente".
"Art. 40, comma 1. - Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'art. 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti Ministri senza portafoglio".
- Il D.Lgs. n. 29/1983 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il D.Lgs. n. 39/1993 reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".