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DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 1993, n. 518

Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di versamento dell'imposta comunale sugli immobili.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-12-1993
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-12-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante riordino della finanza degli enti territoriali;
Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto alcune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo:
"I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.".
2. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, con effetto dall'anno 1993, ulteriori modalità, alternative rispetto a quelle ordinarie, per il versamento al concessionario della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il D.Lgs. n. 504/1992 reca: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 421/1992, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale:
"Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o più decreti legislativi, diretti:
a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili;
2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;
3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto;
5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte dei soggetti indicati al n. 10), demandando al comune, se richiesto, con propria certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI;
6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio;
7) esenzione dall'imposta per:
7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente;
7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
7.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
10) i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni agricoli l'imposta è dovuta per scaglioni di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
10.1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 milioni;
10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte della giunta comunale della responsabilità di gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;
12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni; il rimborso è limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
13) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie;
14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilità della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;
15) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale;
16) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
17) soppressione dal 1 gennaio 1993 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sarà prevista l'applicazione, con le aliquote massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore finale quello al 31 dicembre 1992;
18) in caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità determinata secondo i criteri vigenti, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato corrisposto sulla base dell'indennità, oltre gli interessi legali sulla stessa differenza;
19) non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi;
b) - g) (omissis).
2. (Omissis).
3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. - 6. (Omissis).
7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f) e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare la legge n. 421/1992, pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 257 del 31 ottobre 1992.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal presente decreto:
"Art. 10 (Versamenti e dichiarazioni). - 1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'art. 1117, n. 2), del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare, d'intesa con la predetta associazione, i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3. I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione".
I soggetti indicati nell'art. 3 del medesimo decreto (richiamati nei primi due commi dell'articolo di cui sopra) sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario.