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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1998, n. 458

Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1999
Testo in vigore dal:  15-1-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 93, n. 517, che prevede che per i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517/1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali;
Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislato 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visti i decreti 31 luglio 1992 e 3 dicembre 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali costitutivi della delegazione di parte pubblica;
Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di conferma della delegazione di parte pubblica nonché della sua integrazione;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei biologi, chimici e psicologi ambulatoriali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997 e acquisite le precisazioni del Ministero del tesoro in ordine alle osservazioni in materia di copertura finanziaria degli oneri relativi all'accordo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto in data 4 giugno 1997, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1998

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BINDI, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998

Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 8 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- Il testo del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, è il seguente:
"8. Le unita sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990 n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992, svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità".
- L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutivo del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "Personale a rapporto convenzionale".
- Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre n. 412, è il seguente:
"9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio a quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo.
Ai fini di quanto previsto dai commi ottava e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula".
- Il testo del comma 1 dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 74 (Norme abrogate). - Art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti della amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)-c) (Omissis);
d) l'organizzazione e il conferimento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni della legge".
- La legge 12 giugno 1990, n. 146, reca: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 8 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 vedi nelle note alle premesse.