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LEGGE 27 ottobre 1997, n. 379

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996.

note: Entrata in vigore della legge: 15/11/1997
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-11-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Rendiconti).
1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 1996 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.