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DECRETO-LEGGE 7 settembre 2004, n. 234

Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 2004, n. 262 (in G.U. 06/11/2004, n.261).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2004)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-11-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in ordine all'individuazione delle categorie di soggetti esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, anche in ottemperanza a pronunce della giustizia amministrativa, nonché di prorogare conseguentemente il termine previsto dall'articolo 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al fine di consentire la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge";
b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5,
((dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto))
30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresì, inclusi:
a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e
((hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati))
;
c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.;
((c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162))
".
((
2. Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data della sua entrata in vigore.
2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto
))