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REGIO DECRETO 28 novembre 1907, n. 836

Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione di taluni articoli della legge riguardante la costruzione o ricostruzione di strade d'allacciamento pei Comuni isolati delle provincie del Regno. (007U0836)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1908
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  16-2-1908

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per l'esecuzione degli articoli 53, 54, 55 e 56 della citata legge 15 luglio 1906, n. 383, riguardanti la costruzione o ricostruzione delle strade occorrenti per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le Provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Bertolini.
Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.