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REGIO DECRETO 2 dicembre 1888, n. MMMCLXXIX (3179)

Che autorizza la cassa agricola industriale di Pisa ad emettere cartelle agrarie. (8803179R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1889
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  23-1-1889

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione presa dal consiglio di amministrazione della cassa agricola industriale di Pisa nell'adunanza del 13 giugno 1888, con la quale sì stabilisce di chiedere al Governo la facoltà di emettere cartelle agrarie in rappresentanza delle operazioni di credito agrario contemplate nei titoli I e II della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e si assegna per le dette operazioni un capitale di lire duecentomila;
Veduta la deliberazione presa dall'assemblea generale dei soci della cassa agricola industriale di Pisa nell'adunanza del giorno 15 agosto 1888, con la quale si ratifica la deliberazione del consiglio di amministrazione della cassa medesima;
Veduti gli articoli 30 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª); 2 della legge modificativa 26 luglio 1888, n. 5588 (serie 3ª); e 16 a 18 del regolamento generale per la esecuzione della legge 23 gennaio 1837, approvato con Regio decreto 8 gennaio 1888, n. 5166 (serie 3ª);
Sentita la commissione consultiva per il credito agrario, istituita con regio decreto 5 settembre 1888, n. 5687 (serie 3ª);

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La cassa agricola industriale di Pisa è autorizzata ad emettere cartelle agrarie in rappresentanza delle operazioni fatte in conformità e per gli scopi indicati nei titoli I e II della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e dell'articolo 6 del regolamento generale per la esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 8 gennaio 1888, numero 5166 (serie 3ª).