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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1312

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-1-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalla autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministero per la pubblica istruzione;
Decreta:
La statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Dopo

l'art. 167 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: "Scuola di specializzazione in chirurgia generale e terapia chirurgica".

Art. 1

Art. 168. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale ha sede presso la clinica chirurgica generale.
Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di cinque anni. Potrà esservi ammesso un numero massimo di venti allievi.
Art. 169. - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti:
1) patologia chirurgica e semeiologica;
2) clinica chirurgica (traumatologia chirurgica di urgenza, chirurgia infantile, neuropatologia chirurgica e chirurgia del sistema nervoso, ginecologia, urologia, otorinolaringoiatria);
3) anatomia chirurgica;
4) anatomia patologica;
5) tecnica chirurgica;
6) ortopedia;
7) medicina legale in rapporto alla chirurgia (assicurazioni, infortunistica);
8) radiologia applicata alla chirurgia;
9) chirurgia di guerra;
10) anestesiologia.
I detti insegnamenti saranno integrati, oltre che da esercitazioni cliniche, da esami di laboratorio vertenti specialmente sulle materie seguenti:
1) istologia patologica;
2) batteriologia;
3) sierologia;
4) clinica biologica.
Art. 170. -- Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente:
1° anno:
1) anatomia chirurgica;
2) patologia chirurgica;
3) semeiotica chirurgica;
4) radiologia.
Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:
1) istologia patologica;
2) batteriologia;
3) sierologia.
2° anno:
1) semeiotica chirurgica;
2) patologia chirurgica;
3) anatomia chirurgica;
4) anatomia patologica.
Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:
1) esercitazioni di semeiotica chirurgica;
2) esercitazioni di chimica biologica;
3) esercitazioni di istologia patologica.
3° anno:
1) clinica chirurgica (diagnostica e terapia);
2) clinica chirurgica (ginecologia);
3) clinica chirurgica (neurologia);
4) clinica chirurgica (otorinolaringoiatria);
5) clinica chirurgica (ortopedia).
Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:
1) esercitazioni di diagnostica e terapia;
2) esercitazioni di ginecologia;
3) esercitazioni di urologia.
4° anno:
1) clinica chirurgica (traumatologia);
2) clinica chirurgica (chirurgia d'urgenza);
3) clinica chirurgica (chirurgia infantile);
4) clinica chirurgica (anestesiologia).
Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:
1) esercitazioni di traumatologia;
2) esercitazioni di chirurgia d'urgenza;
3) esercitazioni di anestesia e reanimazione.
5° anno:
1) clinica chirurgica, (chirurgia del sistema nervoso);
2) clinica chirurgica (chirurgia di guerra);
3) medicina legale in rapporto alla chirurgia;
4) tecnica operatoria.
Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:
1) esercitazioni sul sistema nervoso in rapporto alla chirurgia;
2) esercitazioni (tecnica degli apparecchi);
3) esercitazioni (di infortunistica).
Art. 171. - Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori della clinica chirurgica secondo l'orario stabilito dal Consiglio di facoltà al principio dell'anno accademico, ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio.
Il direttore della scuola potrà prescrivere che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni e le esercitazioni di laboratorio in altri istituti della Università od in reparti ospedalieri, secondo gli accordi che saranno stati stabiliti a tale scopo con l'amministrazione ospedaliera.
Gli allievi sono pure tenuti a compiere, a turno, il servizio d'internato nella clinica, della durata complessiva di mesi sei per ogni anno della scuola.
A controllo della presenza degli allievi sarà tenuto dalla scuola un registro sul quale essi apporranno giornalmente la loro firma.
L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà, ammesso a sostenere gli esami.
Art. 172. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi con interrogazioni e vigilando sulle loro esercitazioni pratiche e sui loro turni di servizio interno.
Art. 173. - Al termine di ogni anno della scuola sarà accertato il profitto di ciascun allievo con esami speciali. Questi vengono sostenuti per gruppi di disciplina strettamente affini tra loro.
1° Anno: radiologia;
2° Anno: semeiotica chirurgica, patologia chirurgica, anatomia chirurgica, anatomia patologica;
3° Anno: ortopedia;
4° Anno: traumatologia, chirurgia d'urgenza, anestesiologia;
5° Anno: clinica chirurgica, tecnica operatoria, medicina legale in rapporto alla chirurgica.
Art. 174. - L'esame speciale per ciascun gruppo consiste in:
a) una prova orale sugli argomenti attinenti alle materie svolte durante l'anno;
b) una prova pratica (esami, analisi o ricerche di laboratorio).
Art. 175. - L'esame speciale viene sostenuto dallo allievo davanti ad una Commissione composta dal direttore della scuola e dagli insegnanti delle singole discipline. La Commissione è nominata dal rettore su proposta del Consiglio della facoltà.
Art. 176. - Dell'esito dell'esame speciale sarà redatto verbale, contenente anche il giudizio della Commissione sulla preparazione culturale specifica dello allievo e sul suo addestramento tecnico e pratico nello esercizio della specialità.
Art. 177. - Gli allievi che abbiano superato l'esame speciale del quinto anno saranno ammessi a sostenere l'esame finale di diploma.
Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta svolta su un tema di chirurgia preventivamente approvato dal direttore della, scuola.
Art. 178. - L'esame finale viene sostenuto davanti ad una Commissione, nominata dal preside della Facoltà e composta di sette membri: il direttore della scuola, presidente, tre professori di ruolo di materie affini alla specialità e tre liberi docenti in materia chirurgica.
Art. 179. - Agli allievi che abbiano ottenuta l'approvazione nell'esame finale verrà rilasciato il diploma di specialista in chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 48. - FRASCA