stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1309

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

nascondi
vigente al 19/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-1-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Pisa approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
Attuale art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
14. Storia orientale antica;
15. Paletnologia;
16. Storia della letteratura latina medioevale;
17. Paleografia e diplomatica.
Attuale art. 97. - Agli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:
15. Trazione elettrica.

Dopo

l'attuale art. 154 sono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Facoltà di farmacia.

Art. 1

Art. 1555. - Alla Facoltà di farmacia è annessa una scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali.
La scuola si propone di preparare un personale specializzato atto a coprire l'ufficio di esperto erborista provinciale.
Art. 156. - Possono essere ammessi alla scuola i laureati in farmacia, in chimica e farmacia, i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali i laureati in scienze naturali ed in scienze biologiche.
Art. 157. - Il corso della scuola ha la durata di due anni. Il direttore della scuola, eletto a maggioranza fra i professori ufficiali, dura in carica due anni e può essere confermato il Consiglio direttivo della scuola è costituito dagli insegnanti dei singoli corsi.
Art. 158. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1. Complementi di botanica farmaceutica;
2. Genetica, con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale);
3. Botanica titognostica ed erboristica;
4. Ecologia e fitogeografia, con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale);
5. Complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni delle piante medicinali ed aromatiche;
6. Patologia delle piante medicinali ed aromatiche;
7. Complementi di chimica organica vegetale.
2° Anno:
8. Farmacognosia generale e speciale;
9. Farmacologia speciale delle droghe;
10. Tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe;
11. Industrie erboristiche (raccolta, preparazione, conservazione e distillazione delle piante officinali);
12. Commercio erboristico - Statistica delle importazioni ed esportazioni, legislazione;
13. Sintesi relativa ai composti organici delle piante.
Art. 159. - I corsi tenuti da professori ufficiali, col concorso degli assistenti effettivi dei singoli Istituti, e da liberi docenti sono integrati da esercitazioni pratiche, da erborizzazioni in campagna e da gite d'istruzione.
Art. 160. - Il Consiglio della scuola raccoglie e coordina i programmi, determina l'orario dei singoli insegnamenti e degli esami.
Art. 161. - Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi, alle esercitazioni ed alle gite di istruzione.
Art. 162. - Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di discipline alla fine di ciascun anno, secondo l'ordine degli studi segnato all'art. 158.
Art. 163. - Gli iscritti sono tenuti a pagare le tasse e i contributi nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà e del Senato accademico.
Art. 164. - Alla fine del corso gli iscritti che abbiano superato le prove di esame per gruppi di discipline sono ammessi a sostenere l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente e connesso alle discipline che costituiscono il corso ed in prove pratiche che dimostrino la maturità dei candidati.
Dopo l'attuale art. 204, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in nipiologia e paidologia.

Scuola di perfezionamento in nipiologia e paidologia.

Art. 205. - Il corso ha la durata di un anno. Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia forniti del diploma di specializzazione in pediatria. Il direttore della clinica pediatrica è il direttore della scuola.
Art. 206. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
Eugenica ed eugenitica;
Ortogenesi - Sviluppo fisico e sviluppo psichico;
Pedagogia;
Psicologia applicata;
Assistenza all'infanzia - Legislazione sociale.
Art. 207. - I corsi teorici sono integrati da esercitazioni pratiche. Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni.
Gli esami di profitto sono sostenuti alla fine del corso.
Superati tutti gli esami di profitto gli allievi per conseguire il titolo finale debbono superare l'esame conclusivo consistente in una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 49. - FRASCA