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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1950, n. 1301

Modificazioni al regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145.

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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  28-6-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 3907, n. 145, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Il capitolo IV del regolamento sulla stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

CAPITOLO IV
Della sospensione dal servizio e della sospensione dal grado.

SEZIONE I
Della sospensione dal servizio.

Paragrafo 64

La sospensione dal servizio è una misura cautelare applicabile soltanto nei confronti dei sottufficiali in carriera continuativa.
La sospensione dal servizio:
1) deve essere applicata al sottufficiale detenuto in attesa di giudizio penale;
2) può essere applicata al sottufficiale:
a) sottoposto a procedimento penale - senza essere detenuto - per fatti lesivi del decoro o dell'onore, in attesa di giudizio penale;
b) sottoposto ad inchiesta per conseguente deferimento ad una Commissione di disciplina per grave mancanza disciplinare o per fatti - di carattere indecoroso o lesivi dell'onore e della delicatezza - che comportino la retrocessione dal grado.
Il provvedimento di sospensione dal servizio è adottato dal Ministro per la difesa.

Paragrafo 65

La sospensione dal servizio inibisce temporaneamente al sottufficiale le sue funzioni.
Il sottufficiale sospeso dal servizio ai sensi del n. 2 del paragrafo precedente sarà allontanato dal reparto e considerato in licenza straordinaria fino a quando non sia stata pronunciata sentenza di assoluzione o sentenza di condanna che in conformità delle vigenti disposizioni - non comporti l'adozione di alcun provvedimento di stato oppure fino a quando non sia stato sanzionato dal Ministro per la difesa il giudizio favorevole espresso dalla, Commissione di disciplina.

Paragrafo 65-bis

Al sottufficiale sospeso dal servizio saranno corrisposti solamente lo stipendio o paga ridotti a metà, l'indennità carovita ridotta a metà, con esclusione di qualsiasi altra indennità. Nel caso di sentenza di assoluzione o sentenza di condanna che non comporti l'adozione di alcun provvedimento di stato oppure di verdetto favorevole espresso dalla Commissione di disciplina, il sottufficiale ha diritto alla parte di assegni e supplementi non percepiti.
Resta però salva ed impregiudicata, nel caso di giudizio penale conclusosi con sentenza di assoluzione che non sia per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o con sentenza di condanna che non comporti alcun provvedimento di stato, l'adozione di quei provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari.

SEZIONE II
Della sospensione dal grado

Paragrafo 66

La sospensione dal grado priva temporaneamente del grado il sottufficiale e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato, facendogli perdere, per tutta la sua durata, l'autorità, le attribuzioni, l'anzianità, i distintivi di grado, la carica, i diritti ed i vantaggi inerenti allo stato di sottufficiale, nonché tutti gli assegni.
Il provvedimento della sospensione dal grado è adottato dal Ministro per la difesa.

Paragrafo 66-bis

La sospensione dal grado deve essere applicata al sottufficiale in carriera continuativa detenuto per espiazione di pena, che non implichi la degradazione, la rimozione o la perdita del grado, per tutta la durata della detenzione.
Alla moglie ed ai figli minorenni del sottufficiale in carriera continuativa sospeso dal grado potrà essere corrisposto un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio o paga.

Paragrafo 66-ter

La sospensione dal grado a carico del sottufficiale delle categorie in congedo:
1) deve essere applicata:
a) se detenuto in espiazione di pena, che non implichi la degradazione, la rimozione o la perdita del grado, per tutta la durata della detenzione;
b) se detenuto in attesa di giudizio penale. In tal caso la sospensione è applicata, quale misura cautelare;
2) può essere applicata quale misura cautelare:
a) se sottoposto a procedimento penale, senza essere detenuto per reati di indole indecorosa;
b) se sottoposto ad inchiesta per conseguente deferimento ad una Commissione di disciplina per grave mancanza disciplinare o per fatti lesivi del decoro o dell'onore che comportino la retrocessione dal grado.

Paragrafo 66-quater

Oltre agli effetti di cui al paragrafo 64, la sospensione dal grado comporta nei confronti dei sottufficiali in servizio appartenenti alle categorie in congedo l'immediato collocamento in congedo se detenuti in espiazione di pena o l'immediato invio in licenza straordinaria senza assegni se in attesa di giudizio penale o disciplinare.
Il periodo di tempo, trascorso dal sottufficiale in sospensione dal grado disposto ai sensi del n. 2 del paragrafo precedente, non è computato ai fini della anzianità e degli obblighi di leva o di richiamo alle armi, qualora il giudizio penale o disciplinare sia seguito rispettivamente da condanna passata in giudicato o da retrocessione dal grado.
Nel caso di sentenza di assoluzione o di sentenza di condanna che non comporti l'adozione di un provvedimento di stato oppure di verdetto favorevole espresso dalla Commissione di disciplina, il sottufficiale viene reintegrato nel grado e nella sua anzianità.
Resta però salva ed impregiudicata, nel caso di giudizio penale conclusosi con sentenza di assoluzione che non sia per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o con sentenza di condanna che non comporti alcun provvedimento di stato, l'adozione di quei provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari.
Il sottufficiale delle categorie in congedo, che mentre è in servizio incorra nella sospensione dal grado perché detenuto in attesa di giudizio per reato previsto dai codici penali militari o comunque connesso con la prestazione del servizio, in caso di assoluzione acquista diritto agli assegni non percepiti qualora la ordinanza o la sentenza definitiva di assoluzione escludono l'esistenza del fatto o, confermandola, escludano che il sottufficiale vi abbia partecipato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 15 luglio 1950

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1951

Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 80. - CARLOMAGNO