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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1278

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  12-5-1951

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 192 G, n. 2130, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1008; 2 ottobre 1940, n. 1470; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
Art. 28. All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
14. Grammatica greco-latina;
15. Papirologia;
16. Antichità greche e romane;
17. Epigrafia greca;
18. Storia della letteratura latina medioevale;
19. Numismatica;
20. Letteratura cristiana antica;
21. Storia delle religioni;
22. Storia orientale antica.
L'art. 5, relativo alle norme sulle scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche è sostituito dal seguente:
"La Facoltà, udito il Consiglio della scuola, può concedere un abbrevviamento di corso di specializzazione, non superiore a un anno, a quelli iscritti che si presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore. Coloro che eventualmente usufruiscono dell'agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma e ad ottemperare agli obblighi amministrativi al pari di quelli che frequentano i corsi secondo la durata regolare".
Art. 35. - L'insegnamento complementare di "malattie infettive" del corso di laurea in medicina e chirurgia, è soppresso ed in suo luogo è istituito quello di "parassitologia".
Sono modificati nel modo seguente gli articoli 40 e 41 (appendice) della scuola di specializzazione in radiologia medica e terapia fisica.
Art. 40. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialità in radiologia medica e terapia fisica sono le seguenti:
1. Elettrologia e fisica delle radiazioni;
2. Tecnica radiologica;
3. Anatomia radiologica normale;
4. Semeiotica radiologica e radiodiagnostica;
5. Radiobiologia;
6. Roentgenterapia;
7. Curieterapia;
8. Terapia fisica.
Art. 41. - Gli esami di profitto, da sostenersi alla fine del secondo anno, sono i seguenti:
1. Elettrologia e fisica delle radiazioni - Tecnica radiologica;
2. Anatomia radiologica normale - Semeiotica radiologica - Radiodiagnostica;
3. Radiologia - Roentgeuterapia - Curieterapia - Fisioterapia.
L'esame di diploma si svolge in conformità delle norme generali.
Art. 44, - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
17. Zooculture;
18. Paleontologia umana.
Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di "parassitologia".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1951

Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 132. - CONSOLI.