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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 1268

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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Testo in vigore dal:  1-5-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo Statuto formulate dalle Autorità accademiche della predetta Università;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 18. - All'elenco delle materie del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto l'insegnamento complementare di diritto della navigazione.

Art. 19. - È sostituito dal seguente:
"Nessun anno del corso per la laurea in giurisprudenza è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a quattro insegnamenti e non li abbia regolarmente frequentati.
Non possono essere sostenuti:
Gli esami di diritto del lavoro, diritto civile, diritto commerciale e diritto agrario, se prima non sia stato superato l'esame di istituzioni di diritto privato; gli esami di storia del diritto italiano, diritto romano e papirologia giuridica se prima non siano stati superati gli esami di: istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano.
Gli esami di diritto del lavoro, diritto internazionale e diritto amministrativo se prima non sia stato superato l'esame di diritto costituzionale; l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario se prima non sia stato superato l'esame di economia politica).
L'esame di diritto ecclesiastico se prima non siano stati superati gli esami di "istituzioni di diritto privato" e di "diritto costituzionale".

Art. 22. - Nel primo capoverso dopo le parole "si riferisce" viene aggiunto: "e di due tesine orali su temi appartenenti a gruppi di materie diverse da quelle della dissertazione scritta, temi assegnati da professori titolari di materie facenti parte dei gruppi prescelti".
L'ultimo comma è sostituito dal seguente: "La dissertazione può riguardare qualunque insegnamento della Facoltà esclusi quelli di medicina legale e delle assicurazioni, di esegesi delle fonti del diritto romano, di esegesi delle fonti del diritto italiano e di papirologia giuridica".

Art. 26. - L'ultimo periodo del secondo comma è così sostituito: "Il prestito dei libri è disciplinato dal regolamento interno dell'Istituto".
L'art. 30. - È sostituito dal seguente: "L'Istituto è retto da un direttore eletto a maggioranza assoluta di voti dalla Facoltà di giurisprudenza fra i professori ordinari delle materie indicate nell'art. 31, da un consigliere nominato nello stesso modo, dal preside della Facoltà e dal professore ordinario preposto alla sezione di pratica amministrativa, ove non faccia parte del consiglio per altro titolo. Alle adunanze del Consiglio può essere invitato dal direttore il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Bologna, che avrà voto consultivo. Nel caso di parità, di voti prevale il voto di chi presiederà il Consiglio.
Il direttore e il Consiglio elettivo durano in carica un triennio e possono essere confermati".

Art. 32. - L'elenco delle discipline è sostituito dal seguente:
"Diritto del lavoro;
Diritto tributario;
Amministrazione aziendale;
Procedimenti amministrativi speciali;
Ordinamento della proprietà fondiaria;
Arte notarile;
Altre eventuali materie.
L'art. 34 è sostituito dal seguente: "La tassa annuale di iscrizione è di L. 300".

Art. 39. - Viene sostituito dal seguente:
"Non possono essere sostenuti:
l'esame di Statistica 1° anno senza avere prima superato quello di Matematica generale;
l'esame di Economia 1° anno senza avere prima superato quello di Statistica 1° anno;
l'esame di Scienza delle finanze e diritto finanziario senza avere prima superato gli esami di Economia politica 1° e 20 anno;
l'esame di Politica economica e finanziaria senza avere prima superato quello di Scienza delle finanze e diritto finanziario;
l'esame di Tecnica industriale e commerciale e quello di Tecnica bancaria professionale senza avere prima superato gli esami di Ragioneria generale ed applicata; - l'esame di Tecnica bancaria professionale senza avere prima superato quello di Tecnica industriale e commerciale;
l'esame di Diritto commerciale senza avere prima superato quello di Diritto privato;
l'esame di Diritto del lavoro senza avere prima superato quelli di Istituzioni di diritto privato e di Istituzioni di diritto pubblico;
gli esami di Matematica finanziaria senza avere prima superato quello di Matematica generale".

Art. 43. - Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari cc Lingue e letterature semitiche dell'A.O.I.", "Lingue non semitiche dell'A.O.I.", "Storia del fascismo", "Lingua serbo-croata".
Vengono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:
"Antichità greco-romane;
Storia della letteratura latina medioevale:
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura rumena;
Storia della Chiesa;
Etnologia".
L'art. 45 è sostituito dal seguente: "Le esercitazioni linguistiche per gli insegnamenti di letteratura italiana, latina, greca e di letterature straniere e moderne sono affidate ai lettori".

Art. 49. - Al terzo comma le parole "in doppio esemplare" sono sostituite con "in triplo esemplare".

Art. 53. - Nel primo comma le parole "possono essere obbligati" sono sostituite con "sono obbligati".

Art. 63. - Sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari: "Matematiche elementari dal punto di vista superiore", "Matematiche superiori" e "Calcoli numerici e grafici".

Art. 64. - Vengono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari: "Fisica terrestre", "Elettrologia", "Radioattività".

Art. 65. - Sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari: "Meccanica superiore", "Matematiche superiori", "Matematiche elementari dal punto di vista superiore", "Fisica terrestre", "Calcoli numerici e grafici".

Art. 66. - Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e precisamente dopo l'insegnamento n. 14 "Storia della chimica)) sono inseriti i seguenti nuovi comma.
"Dato il carattere di propedeuticità del primo anno dei corsi biennali di Chimica generale ed inorganica, di Chimica organica, di Istituzioni di matematiche, di Esercitazioni di matematiche rispetto alla materia dei secondi anni dei diversi corsi biennali stessi (tanto che i due anni di questi corsi biennali debbono avere un carattere a sé distinto) lo studente dovrà sostenere un esame di chimica generale inorganica (Iª parte), uno di chimica organica (Iª parte), uno di istituzioni di matematiche (Iª parte), uno di esercitazioni di matematiche (1° parte) prima di sostenere gli esami delle rispettive seconde parti di queste materie biennali.
Le due parti di questi corsi biennali dovranno essere coordinate fra di loro nei riguardi del carattere di propedeuticità sopra indicato anche se le due parti di ciascuno di questi corsi saranno tenute da insegnanti diversi.
Le due parti del corso di esercitazioni di Chimica fisica per il triennio di studi di applicazione comportano due esami distinti.
Le esercitazioni di preparazioni chimiche (materia fondamentale per il triennio degli studi di applicazione) e le esercitazioni di analisi chimica applicata pure fondamentali per il triennio costituiscono due materie distinte insegnate in due corsi distinti.
Lo studente può scegliere o l'uno o l'altro di questi due corsi fondamentali ma non ambedue. Gli esami ed i relativi verbali saranno perciò distinti.
Onde non confondere le preparazioni chimiche fondamentali del triennio dalle esercitazioni di preparazioni chimiche del biennio propedeutico (pure fondamentali) si indicheranno nell'ordine degli studi, nei verbali d'esame e negli altri documenti questi due corsi come segue:
a) esercitazioni di preparazioni chimiche (biennio propedeutico);
b) esercitazioni di preparazioni chimiche (triennio di applicazione).
Ai predetti nuovi comma seguono poi quelli già esistenti e di cui il primo inizia con le parole "I tre insegnamenti ecc.".

Art. 67. - Vengono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari: "Genetica", "Fisiologia vegetale", "Geochimica), "Fisica terrestre e climatologia)).
Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo comma: "Il corso biennale di botanica importa due esami distinti rispettivamente alla fine del lo e del 2° anno di corso".

Art. 68. - Sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari: "Fisiologia vegetale", "Genetica" e "Microbiologia".
Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari viene aggiunto il seguente nuova comma: "Il corso biennale di Botanica importa due esami distinti rispettivamente alla fine del 1 e del 2° anno di corso".

Art. 71. - È soppresso.

Art. 73. - È soppresso.
Attuale art. 75.- Dopo il quarto comma che termina con le parole "la laurea in scienze matematiche" sono inseriti i seguenti nuovi comma:
"Il 1° corso dei corsi biennali (Fondamentali) di "chimica generale", "chimica organica", "istituzioni di matematiche", "esercitazioni di matematiche", del biennio propedeutico per la laurea in chimica industriale, ha carattere propedeutico rispetto alla materia del 2° anno, e pertanto i due anni di questi corsi biennali devono avere un carattere a sé distinto. Di conseguenza lo studente dovrà sostenere un esame di chimica la parte e di esercitazioni di matematiche parte Iª prima di sostenere le relative seconde parti di queste materie biennali. Le due parti di tali corsi biennali, dovranno essere dalla Facoltà coordinate, nei riguardi del carattere di propedeuticità sopra specificato, anche se le due parti della materia sono dettate da (docenti diversi.
Lo stesso principio vale per le seguenti materie biennali fondamentali del triennio di applicazione: "Chimica industriale", "Esercitazioni di chimica industriale", "Impianti chimici", "Esercitazioni di chimica fisica". Epperò le due parti sono insegnate in corsi distinti, dei quali la la parte è da considerare propedeutica a tutti gli effetti. I programmi delle due parti di tali corsi biennali dovranno essere coordinati dalla Facoltà nei riguardi della propedeuticità e anche se dette due parti sono tenute da insegnanti diversi. Di conseguenza anche gli esami devono essere sostenuti separatamente e quello della Iª parte deve precedere quello della seconda e distinti devono essere i relativi verbali.
Il comma che inizia con le parole "All'atto dell'iscrizione ecc." è sostituito con il seguente: "All'atto dell'iscrizione al primo anno del biennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti; la Facoltà potrà delegare il preside a rendere esecutiva la scelta delle materie complementari. Detta scelta è impegnativa. In casi speciali però la Facoltà può valutare la equipollenza di materie diverse da quelle scelte, qualora l'allievo ne faccia richiesta con motivata domanda".

Attuale art. 76. - È soppresso.

Attuale art. 80. - È sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in chimica industriale comprende le seguenti prove:
1) una analisi qualitativa di almeno 5 cationi e 5 milioni;
2) una analisi a tipo industriale;
3) tre saggi diversi da scegliersi dal candidato fra i seguenti:
a) una preparazione di una sostanza colorante, o di un prodotto intermedio;
b) un saggio metallografico;
c) una analisi di un prodotto inerente alla tecnologia degli zuccheri o prodotti di fermentazione;
d) una analisi o determinazione chimico-fisica;
e) una preparazione elettrochimica.
(Le diverse prove di cui ai numeri 1, 2, 3, sulle quali il candidato deve riferire per iscritto, sono tenute negli Istituti dei rispettivi insegnamenti, e sono eseguiti sotto la direzione del direttore dell'istituto che valuta le prove e ne riferisce alla Commissione di laurea);
4) un colloquio di cultura generale in chimica.
Detto colloquio precederà la prova di cui al seguente n. 5, e qualora esso risulti insufficiente il candidato non potrà essere ammesso alla discussione della tesi.
Il colloquio stesso viene sostenuto davanti a una Giunta della Commissione di laurea nominata dal preside" 5) discussione di una dissertazione scritta, preferibilmente su argomento di carattere sperimentale.
Il candidato deve presentare in Segreteria una tesi che tratti delle ricerche eseguite su una delle materie di insegnamento della Facoltà, eseguita sotto la direzione del direttore di Istituto della Facoltà stessa. Si proposta del direttore dell'istituto interessato, i laureandi - per eseguire le ricerche inerenti alla loro tesi di laurea - potranno essere spostati anche in un Istituto o Laboratorio scientifico tecnico o industriale.

Attuale art. 81. - Viene aggiunto il seguente nuovo comma, "Il Consiglio della Facoltà di chimica industriale si compone del preside che lo presiede, dei professori di ruolo risultanti dal ruolo della Facoltà di cui alla tabella B del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, e dai professori di ruolo di altre Facoltà i quali impartiscono insegnamenti di cui comunque si usufruisca nell'ultimo triennio del corso di studi per la laurea in chimica industriale e da un professore di ruolo della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali designato dalla Facoltà stessa".

Attuale art. 94. - Dopo l'elenco degli insegnamenti fondamentali a tutte le Sezioni è aggiunto il seguente comma: "Il corso biennale di architettura, tecnica importa due esami distinti".

Attuale art. 95. - È sostituito dal seguente: "La Facoltà annualmente determinerà con apposito manifesto il piano di studi consigliato per le singole lauree.
Gli studenti che desiderano seguire un piano di studi comprendente corsi complementari diversi da quelli consigliati dalla Facoltà dovranno presentare motivata domanda entro il 31 dicembre per l'approvazione della Facoltà.
In ogni caso debbono essere osservate le seguenti norme:
l'iscrizione e l'esame di fisica tecnica debbono rispettivamente precedere la iscrizione e l'esame di macchine;
l'iscrizione e l'esame di meccanica applicata alle macchine debbono precedere rispettivamente le iscrizioni e gli esami di macchine, costruzioni di macchine, disegno di macchine e progetti, tecnologie generali, tecnologie speciali.
L'iscrizione e l'esame di scienza delle costruzioni debbono rispettivamente precedere le iscrizioni e gli esami di: costruzioni in legno, ferro, cemento armato, costruzione di ponti, costruzione di macchine, costruzioni idrauliche, impianti speciali idraulici, costruzioni stradali e ferroviarie, tecnologie generali, architettura tecnica seconda parte, costruzione di macchine elettriche.
L'iscrizione e l'esame di idraulica debbono rispettivamente precedere la iscrizione e l'esame di costruzioni idrauliche e di impianti speciali idraulici.
L'iscrizione e l'esame di costruzione di macchine debbono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di costruzioni aeronautiche e di impianti industriali meccanici.
L'iscrizione e l'esame di macchine debbono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di impianti industriali meccanici.
L'iscrizione e l'esame di elettrotecnica debbono rispettivamente precedere le iscrizioni e gli esami di misure elettriche, impianti industriali elettrici, costruzioni di macchine elettriche, comunicazioni elettriche radiotecnica, trazione elettrica, geofisica mineraria, tecnica ed economia dei trasporti.
L'iscrizione e l'esame di topografia con elementi di geodesia debbono precedere l'iscrizione e l'esame di costruzioni stradali e ferroviarie e geofisica mineraria.
L'iscrizione e l'esame di chimica organica debbono precedere rispettivamente l'iscrizione e l'esame di chimica fisica, chimica industriale, impianti industriali chimici.
L'iscrizione e l'esame di chimica applicata devono precedere rispettivamente l'iscrizione e l'esame di impianti industriali chimici.
L'iscrizione e gli esami di petrografia e geologia debbono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di arte mineraria, giacimenti minerali, geofisica mineraria".

Attuale art. 96. - È sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione o di un progetto o di una ricerca tecnica svolti dal candidato.
La discussione di laurea deve essere preceduta da una prova di cultura generale tecnica sostenuta dal candidato con esito favorevole.
Le modalità per la scelta e lo svolgimento del progetto o della ricerca vengono fissate dal Consiglio di Facoltà.
La Commissione di laurea esaminato il progetto o la relazione della ricerca presentata dal candidato, delibera sulla ammissibilità, alla discussione orale".

Attuale art. 136. - È sostituito dal seguente:
"Nella Facoltà di lettere e filosofia sono costituite le scuole di perfezionamento in:
Filologia moderna;
Filologia classica;
Biblioteconomia e archivistica;
Storia antica, medioevale e moderna;
Storia dell'arte medioevale e moderna;
Geografia".

Attuale art. 137. - È sostituto dal seguente: "Il corso di studi delle suddette Scuole di perfezionamento dura due anni accademici e dà adito al rilascio di un diploma di perfezionamento".

Attuale art. 138. - È sostituito dal seguente: "Per gli iscritti alle Scuole di perfezionamento le tasse sono fissate nella misura seguente:
Tassa annua iscrizione................................... L. 10 00
Sopratassa annua per esami............................... " 2 00
Tassa di diploma......................................... " 4 00

oltre ai contributi di laboratorio che saranno determinati dalle 'Facoltà e dal Consiglio di amministrazione per gli insegnamenti che debbono essere completati dalle esercitazioni".

Attuale art. 139. - Dopo il 10 capoverso il testo dell'articolo è così sostituito: "La Scuola di perfezionamento in filologia moderna comprende insegnamenti fondamentali e complementari.
Sono insegnamenti fondamentali:
Letteratura, italiana (con esercitazioni);
Lingua e letteratura tedesca (con esercitazioni);
Lingua e letteratura francese (con esercitazioni)
Lingua e letteratura inglese (con esercitazioni);
Lingua e letteratura spagnola (con esercitazioni);
Lingua e letteratura ungherese (con esercitazioni);
Filologia romanza (con esercitazioni);
Glottologia (con esercitazioni).
Sono insegnamenti complementari:
Storia della lingua italiana;
Filologia germanica;
Filologia slava;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia del risorgimento
Storia della filosofia;
Paleografia e diplomatica".

Attuale art. 140. - È sostituito dal seguente: "Per conseguire il diploma di perfezionamento in filologia moderna, lo studente che abbia scelto come insegnamento fondamentale una delle lingue e letterature moderne, dovrà sostenere:
a) esami biennali di profitto oltre che nell'insegnamento fondamentale in cui intende perfezionarsi, in altri due insegnamenti scelti fra i fondamentali e i complementari della scuola, con l'approvazione del Consiglio dei professori della scuola;
b) una prova scritta di composizione nella lingua che è oggetto dello studio fondamentale, su argomento letterario, senza uso del vocabolario;
c) presentare e discutere una dissertazione scritta, avente carattere di originalità, su tema assegnato dal professore della materia.
Il terzo esame biennale può essere sostituto da due esami annuali sui due materie distinte, col consenso dell'insegnamento della materia scelta per il perfezionamento".

Attuali articoli 143 - 145. - Sono sostituiti dai seguenti:

Art. 143. - Alla Scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza e in materie letterarie presso le Facoltà di magistero.

Art. 144. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono:
Paleografia e diplomatica;
Biblioteconomia e bibliografia;
Archivistica.
Sono insegnamenti complementari:
Patologia del libro;
Arte applicata al libro;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia romana;
Filologia romanza;
Storia del diritto italiano.
Un insegnamento romanistico a scelta, per i laureati in lettere, in filosofia, in materie letterarie.
Un insegnamento filologico a scelta, per i laureati in giurisprudenza.
Art. 145. - Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola devono:
a) superare gli esami biennali di profitto di paleografia e diplomatica e di un altro degli insegnamenti fondamentali della Scuola;
b) superare due esami annuali o un terzo esame biennale su insegnamenti scelti fra i fondamentali o i complementari della, Scuola con l'approvazione del Consiglio dei professori della Scuola medesima;
c) presentare e discutere una dissertazione scritta, avente carattere di originalità, su tema assegnato dal professore di uno degli insegnamenti fondamentali.
Coloro che siano in possesso del certificato di frequenza ed esame rilasciato dal corso di perfezionamento in biblioteconomia ed archivistica ordinato secondo gli articoli 142 e seguenti dello statuto universitario approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e successive modificazioni, possono essere ammessi al secondo anno della Scuola, previo giudizio favorevole del Consiglio dei professori.
Essi saranno tenuti a sostenere le prove di cui ai comma b) e c)".
Dopo l'attuale art. 145. - Sono inseriti modificando di conseguenza la successiva numerazione, i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle Scuole di perfezionamento in "Storia antica medioevale e moderna", "Storia dell'arte medioevale e moderna, "Geografia".