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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1950, n. 1255

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-4-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della Università predetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:
Art. 9. - Gli insegnamenti di "Diritto marittimo", di "Diritto aeronautico" sono soppressi.
All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

"Diritto

della navigazione"; "Psicologia".

Art. 1

Art. 12. - È così sostituito:
"Lo studente non può sostenere gli esami di "Diritto internazionale, di dottrina dello Stato e di diritto del lavoro", ove non abbia prima superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; né può sostenere l'esame di diritto amministrativo ove non abbia prima superato l'esame di diritto costituzionale".
Art. 23. - L'insegnamento di "Diritto marittimo o è sostituito con quello di "Diritto della navigazione".
Art. 24. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'economia politica è considerata propedeutica alla scienza delle finanze e diritto finanziario, all'economia e politica agraria, alla storia economica e alla politica economica e finanziaria".
Art. 26. - Dopo il primo comma è inserito il seguente:
"La Commissione di laurea può dispensare il candidato dalla discussione di una delle due tesi orali. Gli argomenti della dissertazione scritta e delle due tesi orali debbono essere comunicati dal candidato alla Segreteria, previa approvazione dei professori della materia, entro il termine stabilito dal Consiglio di Facolta".
È aggiunto il seguente comma:
"Sulla dissertazione di laurea riferiranno per iscritto due relatori designati dal Consiglio di Facoltà. La Commissione esaminatrice può non ammettere alla discussione la dissertazione che per giudizio motivato dei relatori non risulti degna di essere presa in considerazione".
Art. 27. - È sostituito dal seguente:

Sono annessi alla Facoltà gli Istituti di Economia e Finanza.
Geografia economica.
Matematica generale, finanziaria e attuariale.
Merceologia.
Politica economica e finanziaria.
Ragioneria.
Statistica.
Storia economica.
Studi giuridici.
Tecnica economico-commerciale.
In seno all'Istituto di studi giuridici è costituita una Sezione autonoma di diritto delle assicurazioni.
Negli Istituti si svolgono esercitazioni e conferenze diurne e serali relative ai corsi d'insegnamento al fine d'integrare la cultura dei giovani e di addestrarli alla pratica della professione, degli impieghi e al lavoro scientifico.
L'incarico della direzione dei singoli Istituti è conferito annualmente dal Consiglio di Facoltà,.
Gli studenti sono tenuti al pagamento di un contributo speciale a favore degli Istituti e della Biblioteca di Facoltà in misura da deliberarsi ogni anno dal Consiglio di Facoltà.
Dopo l'art. 27, è inserito il seguente nuovo articolo, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 28. - Durante ogni biennio potrà essere compiuto un viaggio d'istruzione in Italia o all'estero con le modalita che saranno di volta in volta stabilite.
All'attuale art. 30, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:
"Storia della letteratura latina medioevale";
"Filologia germanica";
"Paletnologia".
All'attuale art. 31, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:
"Estetica";
"Storia della filosofia antica";
"Storia della filosofia medioevale".
L'attuale art. 37, è così sostituito:

Il laureato proveniente da altra Facoltà, che domanda di iscriversi a uno dei corsi di laurea in lettere o in filosofia, è tenuto a iscriversi ed a sostenere l'esame in tutti quegli insegnamenti, richiesti per il nuovo corso di laurea, dei quali non risulti aver già superato l'esame nel corso di laurea precedente.
Ai laureati, provenienti da altre Facoltà, che aspirano all'iscrizione ai corsi di laurea in lettere o filosofia, si concederà, in linea di massima, l'abbreviazione di un anno per ogni cinque esami sostenuti nel precedente corso di studi, valutabili per il nuovo corso di laurea. Il Consiglio di Facoltà, tuttavia, si riserva di prendere in esame e di valutare debitamente eventuali titoli che possano autorizzare un criterio di maggiore larghezza, quali ottimi risultati di studi precedenti, pubblicazioni, assententato, ecc. Sarà concessa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in lettere o in filosofia ai laureati in giurisprudenza purché adempiano all'obbligo di iscriversi e di sostenere gli esami in tutte le materie fondamentali del rispettivo corso di laurea, nonché in tre materia complementari per la laurea in lettere, due complementari per la laurea in filosofia.
Per il corso di laurea in lettere, dovranno essere biennali gli insegnamenti di letteratura italiana e di letteratura latina.
Per l'indirizzo classico dovrà essere biennale l'insegnamento della "Letteratura greca", per l'indirizzo moderno quello di "Filologia romanza" o quello di una "Lingua e letteratura straniera".
Per il corso di laurea in filosofia dovranno essere biennali gli insegnamenti di "Storia della filosofia" di "Filosofia morale" e "Filosofia teoretica".
All'attuale art. 44, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi quelli di "Biologia della razze umane" e di "Malattie infettive" e sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
"Psicologia";
"Medicina del lavoro".
All'attuale art. 49, nell'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico è aggiunto quello di "Scienza dei metalli".
All'attuale art. 50, nell'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto quello di "Scienza dei metalli".
Agli attuali articoli 52 e 53, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
"Matematiche superiori";
"Meccanica superiore".
All'attuale art. 54, nell'elenco degli insegnamenti complementari è soppresso quello di "Biologia delle razze umane".
Dopo l'attuale art. 55, è aggiunto il seguente nuovo articolo, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 56. - "Qualora se ne constati l'opportunità, la Facoltà può stabilire che alcuni degli insegnamenti complementari elencati negli attuali articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 vengano impartiti ad anni alternati".
All'attuale art. 56, nell'ultimo comma le parole "chimica fisica" sono soppresse.
All'attuale art. 57, è aggiunto il seguente comma:
"Gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica per la laurea in scienze naturali devono precedere gli esami di botanica, di zoologia e di mineralogia".
All'attuale art. 60, nell'ultimo comma dopo le parole "prova pratica" sono aggiunte le seguenti altre: "e ad un esame di cultura generale".
All'attuale art. 62, nell'elenco degli insegnamenti complementari viene soppresso quello di "Chimica di guerra" ed aggiunto l'insegnamento di "Scienza dell'alimentazione".
L'attuale art. 64, è sostituito del seguente:

Lo studente non può prendere iscrizione all'insegnamento di chimica organica se non ha frequentato quello di chimica generale ed inorganica.
Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica e di chimica organica sono propedeutici rispetto a quelli di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica biologica, di chimica bromatologica e della terza parte (3° anno) delle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.
Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di anatomia umana, di fisiologia generale sono propedeutici rispetto a quello di farmacologia e farmacognosia.
Lo studente deve frequentare gli insegnamenti propedeutici prima di seguire gli altri sopra indicati e non può presentarsi agli esami di questi ultimi se non ha superato gli esami dei primi.
Il corso complementare di igiene, da chi lo scelga, dev'essere frequentato nel secondo biennio.
All'attuale art. 65, nel primo comma le parole "una prova pratica alla fine di ogni anno" sono sostituite con "una prova teorico-pratica alla fine di ogni anno".
All'attuale art. 77, è aggiunto il seguente comma:
"Le materie a svolgimento pluriennale avranno esami di profitto al termine di ciascun anno d'insegnamento".
Dopo l'attuale art. 151, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla "Scuola di specializzazione in clinica medica generale".
Art. 152. - Presso l'Istituto di clinica medica generale e terapia e con la direzione affidata al proprio titolare, è istituita la Scuola di specializzazione in clinica, medica generale, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono particolarmente dedicarsi all'esercizio della medicina generale.
Il diploma, che viene rilasciato in seguito ad esami, dà diritto alla qualifica di specialista in medicina interna, a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Art. 153. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1) Clinica medica generale;
2) Terapia medica e ricettazione;
3) Chimica applicata alla clinica;
4) Batteriologia e sierologia applicata alla clinica;
5) Anatomia patologica applicata alla clinica;
6) Radiologia applicata alla clinica;
7) Cardiologia;
8) Endocrinologia;
9) Ricambio;
10) Ematologia;
11) Gastroenterologia;
12) Malattie infettive;
13) Patologia del lavoro;
14) Scienza dell'alimentazione e dietetica;
15) Tecnica assistenziale ed ospedaliera.
La ripartizione degli insegnamenti nei singoli anni è fatta dal direttore della Scuola.
Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissati dal direttore della Scuola al principio di ciascun anno scolastico.
Oltre alle materie suddette, oggetto di lezioni, gli inscritti avranno esercitazioni pratiche nelle materie di insegnamento.
Ogni anno sarà, inoltre tenuto un ciclo di conferenze di cultura generale e collaterale, soprattutto riguardanti l'apporto alla clinica medica da parte delle branche specialistiche.
Art. 154. - Il corso ha la durata di cinque anni.
L'insegnamento ha carattere dottrinale, dimostrativo e pratico. Il periodo può essere abbreviato per gli assistenti ordinari di clinica medica e patologia medica, per gli assistenti incaricati o volontari con tre anni di effettivo servizio.
Art. 155. - Gli inscritti hanno l'obbligo di frequentare la clinica medica ed i corsi ufficiali di lezioni ed esercitazioni. Essi dovranno inoltre prestare servizio in clinica medica come medici interni con diritto a due mesi di vacanze durante ogni anno.
Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le tasse da pagare sono quelle prescritte dalla Facoltà di medicina e chirurgia. Coloro che sostengono l'esame per il diploma di specialista debbono pagare la tassa relativa fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Università.
Art. 156. - Alla fine del quinto anno, sempre subordinatamente alla ottenuta frequenza al corso, gli allievi saranno ammessi all'esamne finale consistente in un esame orale - ed eventualmente scritto - con discussione sulla diagnosi, prognosi, terapia di un caso clinico.
Dopo superato tale esame, dovranno presentare e discutere una tesi scritta su un argomento di ordine medico.
Art. 157. - L'esame finale e la discussione della tesi sono sostenuti davanti ad una Commissione, nominata dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, e composta di cinque membri e cioè dal direttore della scuola, titolare delle cattedre di clinica medica, quale presidente della Commissione, da tre professori di ruolo della Facoltà, titolari di materie il cui insegnamento è oggetto del corso, e da un libero docente.
Art. 158. - Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in medicina interna.
Le spese relative al funzionamento della predetta, Scuola saranno a carico del bilancio ordinario dell'Università di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1951

Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 65. - CARLOMAGNO