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LEGGE 5 dicembre 1950, n. 1211

Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.

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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  23-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, "dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della, frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.