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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1970, n. 1422

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria "Ospedale civile dei pellegrini", con sede in Nocera Umbra.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  20-4-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Perugia, in data 10 settembre 1970, con il quale l'"Ospedale civile dei pellegrini" di Nocera Umbra, è stato classificato "ora per allora" infermeria ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Perugia, in data 12 marzo 1970, con il quale si attesta che l'infermeria "Ospedale civile dei pellegrini" di Nocera Umbra, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 10 novembre 1932, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria "Ospedale civile dei pellegrini", con sede in Nocera Umbra (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Nocera Umbra;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 10 novembre 1932 e modificato con regio decreto 15 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1970

SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 92. - CARUSO