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DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 dicembre 1915, n. 1983

Relativo al Consiglio superiore di marina. (015U1983)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1916
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-3-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404, che costituisce un Consiglio superiore di marina, un Comitato degli ammiragli e un Comitato per l' esame dei progetti di navi;
Visto il Regio decreto n. 496, in data 2 agosto 1908, che approva il regolamento per l'esercizio del Consiglio superiore di marina del Comitato degli ammiragli e del Comitato per l'esame dei progetti di navi;
Viste le leggi 5 luglio 1882, n. 853 e 30 giugno 1892, n. 325, che stabiliscono le indennità di carica per la R. marina;
Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, relativo alle economie da introdursi nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato;

Sulla

proposta del ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La composizione del Consiglio superiore di marina resta stabilita come segue:

l'ammiraglio od un vice ammiraglio, presidente;

un vice ammiraglio, membro ordinario e con le funzioni di vice presidente;

il tenente generale del genio navale, presidente del Comitato per l'esame dei progetti di navi, membro ordinario;

il tenente generale macchinista, membro ordinario;

il direttore generale civile capo della Direzione generale dei servizi amministrativi del Ministero della marina, membro ordinario;
un contrammiraglio o capitano di vascello, membro ordinario.

Il membro ordinario contrammiraglio o capitano di vascello esercita le funzioni di segretario del Consiglio.