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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 novembre 1915, n. 1916

Col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari del comune di Civitavecchia è affidata al Consiglio scolastico della provincia di Roma. (015U1916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1916
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  4-2-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1914, n. 1443 che proroga termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487, suddetta;
Visti decreti Reali 29 marzo 1914, n. 826, e 21 gennaio 1915, n. 365, coi quali l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Roma è affidata al Consiglio scolastico, tranne che per i comuni indicati nell'annesso elenco;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1° dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;
Vista la deliberazione e la domanda dei comuni capoluoghi di circondario compresi nell'elenco annesso al presente decreto, riconosciute regolari dal Ministero a norma degli articoli 9, 10, 11 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 929;
Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'amministrazione delle scuole elementari dei comuni della provincia di Roma, indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge a cominciare dal 1° gennaio 1916.