DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE
23
dicembre
1915, n. 1899
Col quale vengono prorogati al 31 dicembre 1920 i termini stabiliti
dall'art. 15 della legge 13 dicembre 1903, n. 474, per l'esecuzione,
da parte dei consorzi idraulici o di privati proprietari dell'Agro
romano, dei lavori di allacciamento di sorgive e di altre opere.
(015U1899)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1916
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)